Revisione prezzi straordinaria dovuta anche senza disponibilità finanziaria (Cons. Stato n. 4016 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022 ha carattere eccezionale e deroga sia alle clausole contrattuali sia alla disciplina del codice dei contratti pubblici. Il diritto dell’appaltatore al riconoscimento dei maggiori costi presuppone esclusivamente i requisiti temporali della norma: offerta presentata entro il 31 dicembre 2021 e lavorazioni contabilizzate nel 2022. La copertura finanziaria non è condizione di esigibilità del credito: la stazione appaltante deve attingere alle somme accantonate per imprevisti, ai ribassi d’asta e alle disponibilità di altri interventi ultimati e, in caso di insufficienza, richiedere l’accesso ai fondi statali presso la Presidenza del Consiglio. L’inerzia dell’amministrazione nel reperire le risorse non può ridondare in danno del privato incolpevole. La rivalutazione monetaria non spetta automaticamente, occorrendo la domanda e la prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Il Fatto
Un’impresa esegue lavori di efficientamento energetico su una scuola comunale, per un importo superiore a 340 mila euro. A fronte dell’aumento dei prezzi delle materie prime seguito alla pandemia e al conflitto ucraino, la società chiede al Comune la revisione prezzi straordinaria prevista dalla normativa emergenziale. L’amministrazione rigetta l’istanza.
Il TAR Toscana accoglie il ricorso e riconosce il credito per i maggiori costi, ritenendo integrati i presupposti normativi e temporali e non invocabile l’assenza di copertura finanziaria. Il Comune appella, contestando l’avvenuto adeguamento dei prezzi in corso d’opera, la necessità di una provvista disponibile, il rispetto dei principi di contabilità pubblica, la qualificazione della comunicazione sindacale e la condanna agli interessi e alla rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la fattispecie normativa: l’art. 26 d.l. n. 50/2022 è disposizione eccezionale, opera in deroga ai principi del codice degli appalti e prevale sulle pattuizioni contrattuali. La sua efficacia è circoscritta ai contratti aggiudicati con termine di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021 e alle lavorazioni contabilizzate nel corso del 2022.
Il primo motivo è rigettato sul piano fattuale. La delibera di Giunta invocata dall’ente riguarda solo la difficoltà di reperire i materiali da capitolato e la sostituzione con altri equivalenti, senza alcun riferimento a un aumento dei prezzi o a un loro adeguamento. L’amministrazione non è intervenuta per adeguare i prezzi, ma solo per procurare materiali alternativi a prezzi immutati.
Quanto alla copertura finanziaria, il collegio esclude che il pagamento sia subordinato alla disponibilità effettiva delle somme. Il comma 1 dell’art. 26 pone i maggiori oneri a carico della stazione appaltante, che può utilizzare le risorse accantonate per imprevisti, i ribassi d’asta e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati. Il comma 4 prevede che, in caso di insufficienza, si provveda mediante i fondi statali. Il Comune non ha mai avviato la ricerca delle risorse né attivato i fondi presso la Presidenza del Consiglio.
L’inerzia dell’ente non può ridondare in danno del privato, che ha rispettato tempi e adempimenti amministrativi e contabili. È respinto anche il motivo sull’impegno di spesa, poiché gli unici presupposti della revisione sono quelli temporali. Il motivo sulla comunicazione del Sindaco è superato dall’accertata sussistenza dei requisiti.
Sul quantum, la Corte conferma gli interessi moratori ex art. 4 legge n. 231/2002, ma esclude la rivalutazione monetaria: il creditore di obbligazione di valuta deve domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., non essendo la rivalutazione conseguenza automatica del ritardo, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 5743 del 2015 e da Cass. n. 16565 del 2018. Nel caso concreto la rivalutazione è stata chiesta in modo generico, senza prova del pregiudizio.
L’appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado confermata, con la precisazione sul solo riconoscimento degli interessi moratori. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’appellata.
Nota della Redazione
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