Guardia zoofila volontaria, abuso della licenza e inaffidabilità del richiedente (TAR Liguria n. 423 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Prefettura può negare il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di guardia particolare giurata zoofila volontaria quando il richiedente abbia posto in essere reiterati e gravi comportamenti integranti abuso della licenza di polizia ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S., valutati nella loro globalità. Il requisito dell’affidabilità costituisce presupposto indefettibile del titolo e la sua erosione può desumersi da condotte ostili e prevaricatorie verso l’utenza e verso le forze dell’ordine, anche a prescindere dall’assenza di precedenti penali. Il provvedimento di diniego è legittimamente motivato per relationem mediante richiamo alle note questorili rese disponibili all’interessato, che ne integrano presupposti di fatto e ragioni giuridiche. Infine, la presentazione di memorie ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone alla pubblica amministrazione la puntuale e analitica confutazione di ogni osservazione, purché dalla motivazione sia percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative.

Il Fatto

Il ricorrente, incensurato, aveva svolto per anni l’attività di guardia zoofila ambientale volontaria. Venuto meno il rapporto con l’associazione per cui operava, dal -OMISSIS- aveva iniziato a collaborare con altro ente zoofilo, richiedendo alla Prefettura il rilascio dell’abilitazione quale guardia particolare giurata zoofila volontaria.

Nel corso del procedimento l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria approfondita, valorizzando le dettagliate note della Questura e plurime segnalazioni di cittadini e autorità. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, e dopo diverse memorie difensive del ricorrente, la Prefettura aveva respinto l’istanza ravvisando un grave abuso della licenza di polizia e il difetto del requisito di affidabilità. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure, muovendo dal difetto di motivazione. L’atto gravato è motivato per relationem con riferimento alle plurime note della Questura, disponibili per l’interessato: in esse sono esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’inaffidabilità, ravvisata in atteggiamenti connotati da eccesso di autorità e in modalità non consone di rapportarsi con la cittadinanza e le autorità di pubblica sicurezza.

Quanto al dedotto difetto dei presupposti e al travisamento, la difesa del ricorrente è generica e smentita dai verbali redatti dalle forze dell’ordine, muniti di efficacia probatoria privilegiata e non contestati con querela di falso. Il TAR seleziona alcuni episodi: l’intimazione ai Carabinieri di effettuare un controllo notoriamente non consentito alla guardia zoofila; la qualificazione abusiva come pubblico ufficiale in servizio, con condotta non consona e pretesa di arresto fondata su suggestioni cinematografiche; l’uso di una tessera autoprodotta e di un dispositivo Capsicum privo delle prescritte indicazioni. A ciò si aggiungono plurimi e concordanti esposti dei privati e la revoca della convenzione da parte del Municipio competente.

Il Collegio ritiene quindi legittimo il diniego, avendo la Prefettura esaminato gli episodi nella loro globalità e correttamente concluso per l’inaffidabilità a svolgere funzioni di vigilanza e ordine pubblico. Il motivo sulla sproporzione è infondato: la gravità e reiterazione delle condotte rendono proporzionato l’atto anche in presenza di un soggetto incensurato.

Sulle garanzie partecipative, il TAR chiarisce che la nota questorile di riscontro alle memorie non apre una nuova fase partecipativa, ma integra la motivazione del provvedimento finale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia Catania n. 102 del 2024; Cons. Stato n. 9162 del 2023), esclude che l’art. 10-bis legge n. 241/1990 imponga la confutazione analitica di ogni osservazione. La frammentazione delle memorie in numerosi atti, senza ragione giustificativa, legittima un riscontro complessivo, in ossequio al buon andamento. Infine, la precedente archiviazione dei procedimenti di sospensione non determina contraddittorietà: le situazioni sono differenti e il diniego si fonda su nuova istruttoria e su fatti in parte nuovi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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