Revoca della SCIA per sala giochi e obbligo di motivazione sui presupposti (TAR Calabria n. 1432 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune revoca la SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco e dispone la chiusura della sala è illegittimo per difetto di motivazione quando non esplicita i presupposti e l’estensione della propria portata applicativa. L’Amministrazione deve dare conto della vigenza di autonome autorizzazioni di polizia, come la licenza per la raccolta di scommesse, la cui revoca sia stata sospesa o ritenuta illegittima dal giudice amministrativo. La revoca che muove dagli stessi presupposti già vagliati in sede cautelare non può ignorare l’esito del sindacato giurisdizionale. Il vizio investe tanto i presupposti quanto il perimetro dell’atto, non essendo consentito estendere la chiusura all’attività oggetto di distinta autorizzazione. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di riprovvedere una volta chiariti presupposti e portata applicativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una licenza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse sportive, presentava al Comune di Vibo Valentia una SCIA per l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento per giochi leciti nei medesimi locali. La Questura aveva in precedenza revocato la licenza di polizia, rilevando la presenza abituale di soggetti pregiudicati.
Il Tribunale aveva sospeso quel provvedimento e, con successiva sentenza, lo aveva ritenuto illegittimo per difetto del requisito della ripetizione dei comportamenti posti a base della sospensione. Ricevuta un’informativa della Prefettura, il Comune avviava un procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata, che revocava la SCIA e ordinava la chiusura immediata della sala giochi. La ricorrente deduceva il contrasto con il giudicato amministrativo già formatosi sulla licenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 TULPS e sul contrasto con l’ordine del giudice amministrativo. Il punto dirimente è l’ambiguità del provvedimento comunale: l’ordine di chiusura sembra ricomprendere anche la diversa attività di raccolta scommesse, oggetto dell’intervento sospensivo già adottato dal Tribunale.
La sentenza valorizza l’esigenza di chiarificazione addotta dalla ricorrente: la sfera di applicazione dell’atto dovrebbe restare circoscritta alla revoca della SCIA per l’installazione di apparecchi, benché nel contempo venga disposta la chiusura completa dei locali. Muovendo dagli stessi presupposti — frequentazioni malavitose accertate all’esito di reiterati controlli delle Forze dell’ordine — il Comune non ha dato conto della vigenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse.
Su quest’ultima, infatti, la revoca del Questore era stata dapprima sospesa e poi definitivamente ritenuta illegittima da questo Tribunale, proprio per difetto del requisito della “ripetizione” dei comportamenti. Il provvedimento impugnato presenta quindi un evidente deficit motivazionale, che investe tanto i presupposti quanto l’estensione della portata applicativa.
Il ricorso è accolto per difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti censure. Resta ampia e completa la possibilità dell’Amministrazione di riprovvedere, una volta fatta chiarezza sui presupposti e sul perimetro dell’atto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura dell’accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.