Offerta tecnicamente impossibile e azzeramento del punteggio nella gara pubblica (TAR Liguria n. 1158 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il riferimento alla media dei prodotti offerti, contenuto nei criteri di valutazione, non impone al concorrente l’offerta di una pluralità di dispositivi, costituendo la stessa una facoltà e non un requisito di conformità dell’offerta al capitolato. Il requisito della gamma di unità è soddisfatto quando i dispositivi si differenziano per uno solo dei parametri previsti, da intendersi in senso disgiuntivo. L’offerta di un tempo di intervento in urgenza oggettivamente e tecnicamente irrealizzabile è strumentale, perché finalizzata a lucrare indebitamente il massimo punteggio, e va sanzionata con l’azzeramento della correlativa voce. Alla impossibilità tecnica della prestazione consegue l’annullamento dell’aggiudicazione, ove l’azzeramento determini il sovvertimento della graduatoria secondo la prova di resistenza.

Il Fatto

Due società, riunite in raggruppamento temporaneo, impugnano gli atti della gara regionale indetta per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare, con riferimento al lotto relativo ai distretti sanitari delle ASL 4 e ASL 5. L’aggiudicazione era intervenuta in favore di un diverso raggruppamento. Le ricorrenti deducono più motivi, alcuni preordinati all’aggiudicazione, altri, in via subordinata, al rinnovamento integrale della gara.

Con motivi aggiunti estendono l’impugnazione al provvedimento con cui il RUP ha confermato le valutazioni della commissione. La Regione e la controinteressata si costituiscono, chiedendo il rigetto. Rinunciata la domanda cautelare a fronte dell’impegno regionale a non stipulare fino al deposito della sentenza, la causa è trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, che condividono il medesimo presupposto interpretativo: l’asserita necessità di offrire più dispositivi. Il Tribunale ritiene le doglianze infondate. La verifica di conformità va condotta alla luce delle sole prescrizioni del capitolato, che descrive le caratteristiche minime dei prodotti, e non è contestato che ciascun prodotto offerto risponda a tali caratteristiche.

Quanto alla gamma di unità portatili, il collegio osserva che i parametri elencati — capacità, tempi di erogazione, peso — sono indicati senza congiunzione e vanno quindi letti in senso disgiuntivo. La differenza di peso tra i due dispositivi offerti, sia pur minima, è sufficiente a integrare il requisito. Anche il riferimento alla media sui concentratori offerti e giudicati idonei ha il solo fine di chiarire ai partecipanti il valore preso a riferimento per il punteggio, nell’ipotesi in cui il concorrente abbia scelto di offrire più prodotti. Il canone ubi lex voluit, dixit conferma l’interpretazione, essendo la varietà di gamma espressamente valutata dal solo criterio relativo ai concentratori fissi.

Fondato e assorbente è invece il motivo relativo al criterio che premia, con sette punti, i tempi di intervento per le chiamate in urgenza. Le ricorrenti hanno dimostrato, mediante applicazioni di calcolo dei percorsi, che da alcune delle sedi indicate dall’aggiudicataria non è tecnicamente possibile raggiungere in un’ora parte dei Comuni del lotto. La controinteressata non ha contestato specificamente tali prove.

Le difese dell’aggiudicataria sono generiche. La previsione della lex specialis che non considerava ammissibili offerte inferiori ad un’ora non dimostra affatto che tutti i Comuni siano raggiungibili in un’ora. L’affermazione sulla dislocazione delle sedi operative si risolve in una petizione di principio. La disponibilità occasionale di un furgone in servizio non prova la regolarità dell’intervento nel tempo offerto. Infine, l’assimilazione dei furgoni agli autoveicoli conferma, anziché smentire, la dimostrazione delle ricorrenti.

L’offerta di un tempo di un’ora è dunque oggettivamente impossibile e appare strumentale. Alla impossibilità tecnica consegue l’azzeramento del punteggio per la correlativa voce, secondo il precedente richiamato. L’azzeramento è matematicamente idoneo a sovvertire la graduatoria, come conferma la prova di resistenza. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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