Guarentigie sindacali militari solo per le cariche elettive di livello almeno regionale (Cons. Stato n. 1872 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le garanzie previste dall’art. 1479-bis, comma 1, lett. b), cod. ord. mil. — tra cui il divieto di trasferimento senza previa intesa con l’APCSM di appartenenza — spettano ai soli militari che ricoprono cariche elettive con funzioni di rappresentanza e indirizzo a livello nazionale o periferico areale, comunque non inferiore a quello regionale. La lettura restrittiva si ricava dal combinato disposto con l’art. 1477-bis, comma 3, cod. ord. mil., che colloca la dialettica sindacale a livello almeno regionale, e risponde al contemperamento tra libertà sindacale e specificità dell’ordinamento militare imposto dall’art. 52 Cost. Il riconoscimento delle guarentigie a ogni livello sub-regionale finirebbe per attribuire ai rappresentanti militari una tutela più ampia di quella dei dirigenti sindacali comuni ex art. 22 legge n. 300/1970, senza alcuna base normativa. La scelta organizzativa della singola associazione non può comprimere il potere dell’amministrazione di impiegare il personale secondo le esigenze di funzionalità e prontezza operativa.
Il Fatto
Un maresciallo capo dell’Esercito, eletto coordinatore di sezione di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari presso un reggimento bersaglieri con decorrenza dal 26 novembre 2023, veniva designato dallo Stato maggiore per il trasferimento d’autorità presso un altro comando logistico. L’interessato chiedeva l’annullamento dell’assegnazione, invocando la carica sindacale e ragioni familiari. L’amministrazione confermava il provvedimento, ritenendo che la carica ricoperta, di livello sub-regionale, non rientrasse tra quelle per cui è prevista la previa intesa con l’associazione, secondo le istruzioni impartite con foglio del 14 giugno 2024.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso nel merito, dopo che in sede cautelare il Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività degli atti. Il militare e l’associazione proponevano appello, deducendo violazione dell’art. 1479-bis cod. ord. mil. e illegittimità della direttiva applicativa. Il Ministero della difesa resisteva al gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta un profilo preliminare di tecnica del ricorso: i motivi d’appello non sono numerati né distinti, in tensione con gli artt. 40 e 101 cod. proc. amm. e con il principio di sinteticità dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. Il collegio ritiene comunque di esaminare il merito, poiché le censure sono evincibili dalla lettura complessiva dell’atto, ferma restando l’inammissibilità di eventuali motivi non individuabili con chiarezza.
Il cuore della decisione è l’ambito soggettivo dell’art. 1479-bis cod. ord. mil., introdotto dal d.lgs. n. 192/2023 in attuazione della legge delega n. 46/2022, a sua volta emanata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’originario divieto di associazioni sindacali militari (Corte cost. n. 120 del 2018). Quella pronuncia aveva subordinato il riconoscimento della libertà sindacale al rispetto delle specificità dell’ordinamento militare e delle esigenze di compattezza e unità, rinviando a una disciplina legislativa la definizione degli ulteriori limiti.
La Corte confronta due letture, entrambe compatibili con il dato letterale. La prima, sostenuta dall’appellante, estende le garanzie a ogni carica elettiva, perché l’attività sindacale si svolge anche in ambito locale. La seconda, seguita dal TAR, coordina gli artt. 1479-bis e 1477-bis, comma 3, cod. ord. mil. e ancora la dialettica sindacale al livello areale, non inferiore a quello regionale. Il collegio reputa preferibile la seconda, perché più coerente con il sistema.
Il ragionamento poggia su due argomenti. Anzitutto, la proporzionalità: da un lato va protetto il dirigente che interloquisce con le articolazioni amministrative del medesimo livello, dall’altro va preservata la mobilità del personale, strumento essenziale di funzionalità e prontezza operativa. In secondo luogo, il confronto con lo statuto dei lavoratori: la garanzia del nulla osta al trasferimento spetta ai dirigenti delle rappresentanze aziendali, legate a unità produttive con più di quindici dipendenti. Riconoscere analoga tutela a ogni livello sub-regionale attribuirebbe ai sindacalisti militari una protezione superiore a quella dei sindacalisti comuni. Il collegio richiama anche il principio espresso da C.G.A.R.S. n. 1004 del 2025, secondo cui il sindacalismo militare è istituto interno all’ordinamento militare.
Poiché è pacifico che l’appellante opera a un livello inferiore a quello regionale, l’appello è respinto. Le spese sono compensate in ragione dell’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
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