Riconoscimento titolo extra-UE e misure compensative per l’odontoiatra (Cons. Stato n. 1871 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo conseguito in un Paese terzo, operato da uno Stato membro ai sensi dell’art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE, non vincola gli altri Stati membri ad analoga decisione. Il 12° considerando della direttiva esclude espressamente che il riconoscimento di decisioni adottate da altri Stati membri rientri nel suo ambito di applicazione. L’assimilazione del titolo extra-UE al titolo comunitario presuppone l’esperienza professionale triennale nello Stato che ha riconosciuto il titolo, certificata dal medesimo, ai sensi dell’art. 3, par. 3, direttiva 2005/36/CE. In difetto, l’amministrazione applica il regime generale e può subordinare il riconoscimento a misure compensative necessarie e proporzionate. Per le professioni di medico e odontoiatra il legislatore interno prevede la sola prova attitudinale, senza facoltà di opzione per il tirocinio.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito in Albania un titolo accademico in odontoiatria, non abilitante all’esercizio professionale. Nel 2017, dopo aver sostenuto in Romania gli esami del sesto anno presso un’università locale, ha ottenuto da quello Stato un attestato di riconoscimento del percorso formativo, ai sensi dell’art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE. Ha quindi chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo anche in Italia.
Il Ministero ha richiesto documentazione integrativa, non prodotta dall’istante. Con provvedimento del 22 giugno 2023 ha subordinato il riconoscimento alla prova attitudinale su cinque materie professionalizzanti. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 10916/2024. Il ricorrente ha proposto appello, insistendo per il riconoscimento automatico e, in subordine, per l’annullamento della misura in quanto sproporzionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema della direttiva attraverso tre previsioni. Il 12° considerando delimita l’ambito oggettivo della direttiva alle qualifiche acquisite in altri Stati membri. L’art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE rimette a ciascuno Stato, secondo norme proprie, la mera facoltà di riconoscere titoli non acquisiti in UE. L’art. 3, par. 3, direttiva 2005/36/CE ammette l’assimilazione solo in presenza di tre anni di esperienza professionale nel territorio dello Stato che ha riconosciuto il titolo, certificata dal medesimo.
Nel caso concreto l’esperienza triennale non è stata né provata né allegata. Il titolo albanese è un mero titolo accademico, privo di abilitazione, tirocinio, esame di Stato e licenza dell’Ordine. Il riconoscimento rumeno è intervenuto su un titolo non abilitante nel Paese di origine e non si è tradotto nel rilascio di un titolo nuovo: esso attiene alle qualifiche professionali, non ai titoli di formazione. Da qui l’inapplicabilità del regime automatico e la necessità del regime generale.
Il richiamo all’art. 2, comma 3, direttiva 2005/36/CE non è risolutivo. La previsione che impone il rispetto delle condizioni minime di formazione per le professioni del titolo III, capo III non consente di ricavare, se non per salto logico, la vincolatività del primo riconoscimento per gli altri Stati. Quanto al canale di cooperazione amministrativa di cui all’art. 50 direttiva 2005/36/CE, esso opera in presenza di un titolo UE o di dubbi sull’autenticità del titolo, non quando si controverte dell’inapplicabilità oggettiva del regime automatico.
La Corte giudica inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE 6 dicembre 2018, C 675/17, relativa al riconoscimento automatico di un titolo conseguito in uno Stato membro, e non di un titolo extra-UE riconosciuto ai sensi dell’art. 2, par. 2. La nota della Commissione europea del 23 aprile 2015 conferma la facoltà di esaminare secondo il regime generale le domande su cui permangono dubbi fondati sulla conformità della formazione ai requisiti minimi.
Sul secondo motivo, la prova attitudinale è coerente con la vetustà del titolo, la mancanza di abilitazione nel Paese d’origine, l’assenza di esperienza professionale e i dubbi sul percorso integrativo. La mancata opzione tra tirocinio e prova non viola la disciplina: l’art. 22, commi 1 e 4, d.lgs. n. 206/2007 prevede per medici e odontoiatri, nel regime generale, la sola prova attitudinale, con scelta rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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