Aggravante dell’incidente stradale e nesso di occasionalità con lo stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 35128 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente. Non è sufficiente il mero coinvolgimento del conducente nel sinistro, né può giustificarsi un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di alterazione alcolica, sia stato coinvolto in un incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile, oppure privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione della dinamica a quella dei giudici di merito quando la motivazione individui la concreta incidenza dell’alterazione sulle capacità di controllo e di pronta reazione del conducente.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Potenza che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada. All’imputato si contestava di avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 2,43 g/l, provocando un incidente stradale. Riconosciute le attenuanti generiche, era stata irrogata la pena di mesi otto di arresto ed euro 2.700,00 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.
Con due motivi connessi, l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante. Sosteneva che i giudici di merito avevano ricondotto la responsabilità alla mera verificazione del sinistro, trascurando l’assenza di un accertato nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l’evento, e che l’asfalto bagnato avesse potuto determinare autonomamente la perdita di controllo e la collisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto, con argomentazione immune da manifesta illogicità, delle ragioni per le quali l’incidente fu causalmente collegato alla condotta di guida tenuta dall’imputato in stato di alterazione alcolica.
La Corte territoriale ha richiamato i due orientamenti esistenti in materia. Secondo un primo indirizzo, il requisito dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada presuppone un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, non bastando il mero coinvolgimento. Secondo altro orientamento, è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione, quando a quest’ultimo sia ricollegabile la situazione di pericolo.
È stata accordata preferenza all’indirizzo secondo cui è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente. La Corte ha richiamato il precedente Sez. IV n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620, in cui era stata ritenuta immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l’aggravante in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito a evitare l’impatto con un ciclomotore, riconducendo allo stato di alterazione l’incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro.
Muovendo da tali premesse, la Corte di appello ha escluso che la responsabilità fosse fondata su un automatismo oggettivo. Ha valorizzato il tasso alcolemico, di eccezionale gravità, sintomatico di significativa compromissione delle capacità di guida; ha ricostruito la dinamica attraverso le deposizioni testimoniali, secondo cui l’imputato, pur procedendo a velocità moderata, aveva urtato un muretto e terminato la corsa contro un albero; ha infine ritenuto che l’asfalto bagnato non costituisse causa autonoma interruttiva del nesso, precisando che, quale insidia prevedibile, confermasse la necessità di una condotta di guida particolarmente prudente, in concreto ostacolata dalla esorbitante alterazione alcolica.
Il ricorso, nel riproporre una lettura alternativa della dinamica e del significato causale delle condizioni della strada, sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non individua fratture logiche manifeste nel percorso argomentativo dei giudici territoriali. La motivazione impugnata, infatti, non si arresta al dato del coinvolgimento nel sinistro, ma individua il nesso di strumentalità-occasionalità nella concreta incidenza dell’alterazione sulle capacità di controllo del veicolo e di pronta reazione rispetto a un ostacolo prevedibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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