Concordato in appello: ricorso ammissibile solo sui vizi dell’accordo (Cass. pen. Sez. VII n. 35133 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o l’eventuale difformità tra il contenuto dell’accordo e la pronuncia del giudice. Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena. L’unica evenienza che consente di superare tale barriera è l’illegalità della pena concordata, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli, relativa a un delitto in materia di stupefacenti contestato in concorso. Per effetto dell’accordo la pena è stata rideterminata nei confronti di entrambi gli imputati, con conferma nel resto.
Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al bilanciamento con la contestata recidiva. Il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso un effettivo scrutinio delle condizioni per pronunciare proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Quanto alla prima posizione, la censura investe temi esattamente compresi nell’accordo recepito dal giudice di appello e non prospetta alcun vizio nella formazione della volontà negoziale, il dissenso del Procuratore generale, una difformità tra richiesta concordata e pronuncia, o l’illegalità della pena. Essa pretende piuttosto una nuova verifica della congruità del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento circostanziale, sollecitando un controllo precluso al giudice di legittimità dopo la definizione del giudizio mediante concordato in appello, salva l’illegalità della pena qui non ricorrente. Il trattamento applicato si colloca entro i limiti edittali, recepisce il computo negoziale accettato dalle parti e non presenta profili di incompatibilità con il sistema sanzionatorio.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. 3, n. 51557 del 14 novembre 2023, Spina; Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019, Mariniello; Sez. 2, ord. n. 30990 dell’1 giugno 2018, Gueli.
Anche il secondo ricorso è inammissibile. La doglianza, formalmente riferita all’art. 129 cod. proc. pen., censura la motivazione della sentenza concordata per avere la Corte territoriale escluso, con formula reputata non adeguata, la ricorrenza di condizioni di proscioglimento. Tale motivo ricade nell’area delle questioni non più deducibili a seguito dell’accordo, poiché non attiene alla genesi della volontà negoziale, al consenso dell’organo requirente o alla corrispondenza tra richiesta e decisione. La Corte napoletana ha dato atto dell’insussistenza di elementi idonei a imporre una pronuncia liberatoria immediata e ha recepito l’accordo sanzionatorio dopo avere richiamato la ricostruzione del primo giudice, la qualificazione giuridica del fatto, la concreta gravità della condotta e la regolarità del calcolo della pena. Il ricorso postula una nuova valutazione del compendio processuale, incompatibile con l’effetto preclusivo dell’accordo.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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