Estorsione per credito da stupefacenti: esclusa l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. pen. Sez. II n. 41436 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile solo in presenza di un diritto azionabile in giudizio, di un’azione violenta o minacciosa diretta contro la persona che deve esaudire la pretesa e del relativo elemento soggettivo. Manca il primo requisito quando il credito vantato derivi da una compravendita di stupefacenti, priva di qualunque tutela giudiziale: la condotta va allora qualificata come estorsione. Il terzo che, su mandato, minacci il debitore per esigere quel credito risponde di concorso in estorsione, perché la ricompensa illecita integra il profitto del reato e non il mero contributo alla pretesa del creditore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza confermava la condanna di un imputato per concorso in tentata estorsione. Gli si contestava di avere minacciato un soggetto, verbalmente e mediante messaggi telefonici, compiendo atti idonei e non equivoci a costringerlo a versare somme corrispondenti al saldo di debiti contratti per l’acquisto di sostanze stupefacenti.
Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta, che a suo avviso andava ricondotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sosteneva che l’eventuale vantaggio dell’autore, derivante dall’accordo con il titolare del credito, non aggravava il danno della vittima. Contestava inoltre la mancata concessione dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo il Collegio ha riaffermato la regola già espressa dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020: perché possa parlarsi di esercizio arbitrario occorrono un diritto azionabile in giudizio, un’azione violenta diretta contro la persona che deve esaudire la pretesa e non contro altri, e l’elemento soggettivo, che le Sezioni Unite hanno individuato come discrimine tra i due reati.
Nel caso concreto mancava il presupposto della pretesa tutelabile: il credito vantato derivava da una compravendita di stupefacente illecita, sfornita di qualunque tutela giudiziale. La diagnosi differenziale tra le due fattispecie non poteva dunque risolversi a favore dell’esercizio arbitrario.
Il Collegio ha poi affrontato il ruolo del terzo mandatario. Il concorso nel reato di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone è configurabile solo quando il terzo si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire finalità ulteriori. La ricompensa illecita, invece, integra per il mandatario il profitto dell’estorsione, il che conferma la qualificazione contestata.
Quanto all’attenuante, la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva motivato in modo accurato e persuasivo: la valutazione complessiva del fatto, l’entità delle somme pretese e l’intrinseco disvalore sociale della condotta impedivano di qualificare il fatto come lieve. La motivazione, coerente con gli elementi processuali e scevra da vizi logici, non era censurabile.
All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile: l’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo, con onere di offrire un fattivo contributo al contraddittorio. Non vi è condanna dell’imputato alla rifusione quando il difensore si limiti a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese, come avvenuto nel caso esaminato.
Nota della Redazione
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