Sconto tariffario strutture accreditate limitato al triennio 2007-2009 (C.G.A.R.S. n. 144 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 per le strutture private accreditate ha carattere transitorio e trova applicazione entro il solo triennio 2007-2009. La sua perdurante applicazione oltre tale arco temporale è illegittima, anche quando venga recepita nei decreti assessoriali di determinazione del budget e nei contratti di assegnazione dello stesso. Il criterio di riduzione dell’1% sulla spesa consuntivata dell’anno precedente risponde invece alla disciplina statale di contenimento e non contrasta con la programmazione regionale, cui è riconosciuta natura autoritativa. La retroattività della determinazione del budget non lede l’affidamento degli erogatori, essendo fisiologica nel sistema.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una federazione sindacale di biologi e di numerose strutture sanitarie accreditate operanti in Sicilia, dei decreti assessoriali che per il 2015 hanno fissato l’aggregato regionale di spesa e i budget provinciali per l’assistenza specialistica e l’attività ambulatoriale, nonché dei conseguenti contratti di assegnazione del budget.
Le ricorrenti lamentavano budget insufficienti a remunerare le prestazioni erogate, la mancata concertazione, la riduzione dell’aggregato e la persistente applicazione dello sconto tariffario. Il TAR Sicilia respingeva ricorso introduttivo, motivi aggiunti e domanda risarcitoria. Proponevano appello le strutture, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare il terzo motivo e lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., essendosi l’appellante limitato a riprodurre le rubriche dei motivi di primo grado senza confrontarsi con la statuizione del giudice. Richiamata la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. passa direttamente all’esame dei motivi originari nei limiti dell’effetto devolutivo.
Il primo motivo è respinto. La riduzione dell’1% sulla spesa consuntivata 2014 trova base nell’art. 9-quater, comma 7, d.l. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015; il parametro dei vincoli di fabbisogno di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), legge regionale n. 5/2009 ha valenza meramente programmatica e non deroga alla norma statale. Il criterio è concreto e non astratto, né risulta provato un contrasto con i fabbisogni territoriali. Quanto all’affidamento, la retroattività della determinazione della spesa è ritenuta fisiologica, con richiamo alla giurisprudenza sul nucleo irriducibile del diritto alla salute. Quanto alle economie, non vi è prova che nel 2015 ve ne fossero distribuibili, dovendo essere prioritariamente destinate, ex art. 7 del D.A. n. 2336/2015, alla nefrologia e alla radioterapia.
È invece fondato il secondo motivo, che ripropone l’ottavo motivo del ricorso introduttivo e il settimo dei motivi aggiunti. Il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso dalla Sezione: gli sconti della legge n. 296/2006 non possono applicarsi oltre il triennio 2007-2009. La norma disciplina espressamente gli obiettivi di finanza pubblica per quel triennio e la Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2009, ha valorizzato il carattere transitorio della disciplina. La Corte di cassazione ha confermato che lo sconto è limitato al triennio (Cass. civ., sez. III, n. 10582 del 2018; sez. VI, n. 3175 del 2022), mentre il Cons. Stato, sez. III, n. 6522 del 2021 ha escluso ogni ultrattività.
L’appello è quindi in parte inammissibile, in parte respinto e in parte accolto. In parziale riforma della sentenza, il C.G.A.R.S. annulla in parte qua i decreti assessoriali, con effetto erga omnes, e i contratti-budget 2015 nella parte relativa alla fisioterapia, ove hanno previsto lo sconto tariffario. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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