Rigetto delle osservazioni al PRG e insindacabilità delle scelte urbanistiche regionali (TAR Sicilia n. 3154 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di destinazione dei suoli operate dall’Amministrazione nell’esercizio della potestà di pianificazione urbanistica generale costituiscono espressione di discrezionalità insindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Le decisioni relative alla destinazione di singole aree non richiedono motivazione specifica, oltre quella desumibile dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano. Il privato non vanta un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione edificatoria pregressa in assenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di dinieghi di concessione o di silenzio-rifiuto: configurabile è solo un’aspettativa generica, cedevole rispetto alle scelte pianificatorie. Il rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario, motivato per relationem ai rilievi dell’organo tecnico regionale, è pertanto legittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un lotto di terreno edificabile, deducevano che la previgente pianificazione qualificava il fondo come edificabile, mentre con la delibera commissariale di adozione del nuovo P.R.G. l’area veniva riclassificata e destinata a parcheggi pubblici. Avverso tale destinazione presentavano motivati rilievi, che il Comune riteneva di accogliere in considerazione della presenza di altri parcheggi nelle vicinanze.

In sede di approvazione del piano, tuttavia, la Regione non condivideva tale opzione e, adeguandosi ai rilievi del CRU, confermava la destinazione a parcheggio pubblico, ritenendola funzionale al limitrofo plesso scolastico e al contesto territoriale. I ricorrenti impugnavano quindi il decreto assessoriale di approvazione del P.R.G., unitamente agli atti richiamati, deducendo eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi consolidati in materia di discrezionalità urbanistica. Le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale insindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6279 del 2023). Nella formazione di uno strumento urbanistico generale l’Amministrazione dispone della più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee e non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4467 del 2020; sez. IV, n. 4015 del 2023).

Quanto all’affidamento qualificato, la Corte ribadisce che esso è configurabile solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato tra Comune e proprietari, giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione. In mancanza di tali eventi non è ipotizzabile un’aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione edificatoria, ma solo un’aspettativa generica, cedevole rispetto alle scelte pianificatorie (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8410 del 2022).

Applicando tali principi, il TAR osserva che le censure si risolvono in una radicale contestazione delle ragioni per cui la Regione ha rigettato le osservazioni. Gli elementi addotti dai ricorrenti non supportano una posizione di legittimo e qualificato affidamento, tale da esigere una motivazione specifica sulle scelte contestate. Neppure rileva il riferimento alla nuova linea ferroviaria a monte del centro abitato, circostanza sopravvenuta rispetto ai provvedimenti impugnati.

La Corte sottolinea inoltre che, nel caso concreto, la motivazione della scelta urbanistica è stata resa per relationem ai rilievi del CRU sull’osservazione n. 32. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 24/1999, che a sua volta cita la Corte cost. n. 219 del 1998 e la n. 153 del 1985, il Collegio ribadisce che il divieto di reformatio in peius è criterio inidoneo a vincolare la discrezionalità pianificatoria. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *