Ottemperanza al giudicato amministrativo e penalità di mora per crediti pecuniari (TAR Sicilia n. 3304 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato; incombe invece all’amministrazione, regolarmente costituita, l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e in particolare l’avvenuta esecuzione. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 non impedisce la proposizione del ricorso per ottemperanza una volta spirato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui all’art. 113, comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, e può essere determinata nella misura dell’interesse legale.

Il Fatto

Con sentenza n. 7/2018, pubblicata il 9.01.2018, il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della fase di merito, liquidate in una somma per spese di c.u. e in un’altra per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%. La sentenza è stata munita di formula esecutiva e notificata l’8.5.2018; non essendo stata proposta impugnazione, è passata in giudicato.

Decorso il termine di centoventi giorni previsto per chiedere il pagamento alla pubblica amministrazione, e in assenza di esecuzione, la ricorrente ha notificato il 15.4.2024 e depositato il 29.4.2024 il ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, concludendo per l’infondatezza. All’udienza camerale dell’11.9.2024, non risultando provata l’ottemperanza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2697 cod. civ. e dalla regola di riparto dell’onere probatorio: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato e non contestata dalla resistente, regolarmente costituita secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Su tale base, incombeva all’amministrazione provare l’inefficacia di quei fatti e il prodursi delle condizioni richieste dall’art. 2697, comma 2, cod. civ. L’amministrazione, seppur costituita, non ha smentito le risultanze degli atti di causa: la prova dell’avvenuta ottemperanza è dunque mancata.

Il Collegio rileva inoltre che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, con riguardo alle somme liquidate a favore della ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi come disposti nella decisione e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è accoglibile alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014: la comminatoria dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui all’art. 113, comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. La somma è determinata nella misura dell’interesse legale e la sanzione decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza sino all’eventuale insediamento del commissario ad acta, nominato nel Segretario Generale del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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