Dottorato non pertinente al profilo e illegittima ammissione al concorso (TAR Sicilia n. 3297 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di dottorato di ricerca richiesto dalla lex specialis quale requisito specifico di ammissione a una selezione per profili di alta specializzazione deve essere pertinente alla tipologia del profilo o livello di inquadramento, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e-ter), d.lgs. n. 165/2001. La disposizione ha carattere imperativo e integra il bando, sicché l’Amministrazione non può ammettere un candidato in possesso di un dottorato afferente a settori scientifico-disciplinari privi di riferimento alle discipline giuridiche. L’illegittima ammissione è rilevabile su ricorso incidentale del controinteressato e determina l’annullamento del provvedimento nella parte in cui colloca al primo posto il candidato non in possesso del requisito. Il candidato non può invocare il diverso requisito di accesso posseduto ma non dichiarato, in ossequio al principio di autoresponsabilità e di immodificabilità della domanda di partecipazione.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Catania indice una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato. All’esito delle prove la Commissione approva la graduatoria provvisoria, collocando al primo posto una candidata e al secondo la ricorrente. Quest’ultima impugna la graduatoria provvisoria con quattro motivi, contestando in particolare l’ammissione della prima classificata in virtù di un dottorato in Economia e Politica Agraria.
Nell’imminenza della camera di consiglio la ricorrente rinuncia alla cautelare e propone motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva, che la retrocede al quarto posto. Propongono ricorso incidentale il terzo e il secondo classificato, oltre alla vincitrice, che eccepisce il possesso di un distinto requisito di accesso, costituito da cinque anni di servizio di ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, diretto avverso la graduatoria provvisoria, atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. Dichiara altresì inammissibili i motivi aggiunti per mancato superamento della prova di resistenza: il riconoscimento di un ulteriore punto ha già portato la ricorrente al tetto massimo dei titoli, e anche l’ulteriore punteggio rivendicato non le consentirebbe di superare il secondo e il terzo classificato.
Nel merito, il Tribunale esamina il ricorso incidentale del terzo classificato, di natura autonoma, e ritiene fondata la censura sulla pertinenza del dottorato. L’art. 35, comma 3, lett. e-ter), d.lgs. n. 165/2001 consente di richiedere il dottorato tra i requisiti per profili di alta specializzazione, ma impone di individuare, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari, quelle pertinenti alla tipologia del profilo. La scelta organizzativa dell’Ente deve dunque fondarsi sulla coerenza tra titolo post-universitario e funzioni da svolgere.
Il dottorato in Economia e Politica Agraria della prima classificata afferisce a settori privi di qualsiasi riferimento alle discipline giuridiche e non è pertinente al profilo di avvocato dirigente. L’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere solo candidati in possesso di un dottorato o diploma di specializzazione attinente. La mancanza di pertinenza determina l’illegittimità dei provvedimenti per violazione di legge, stante la natura imperativa della norma, e comunque per eccesso di potere e irragionevolezza.
Il Collegio respinge l’argomento della vincitrice secondo cui sarebbe comunque ammessa per il possesso dei cinque anni di servizio. L’aver dichiarato in domanda il requisito del dottorato impone all’Amministrazione l’onere di valutarlo, in ossequio al principio di autoresponsabilità e di immodificabilità della domanda: il ricorso incidentale della vincitrice è infondato.
Quanto alle censure del terzo classificato sui titoli del secondo, il Tribunale ritiene legittimo il riconoscimento del diploma universitario di specializzazione, che costituisce titolo di studio e non titolo professionale, e la valutazione dei corsi di formazione e del master in Teoria e Metodologia del diritto, attinenti al profilo. I ricorsi sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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