L’illecito edilizio permanente non legittima alcun affidamento alla demolizione (TAR Puglia n. 309 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha natura doverosa e vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né le altre garanzie partecipative. L’illecito edilizio permanente conserva nel tempo la propria natura e l’interesse pubblico alla sua repressione è in re ipsa: non è pertanto configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione illecita, neppure quando tra la commissione dell’abuso e l’ingiunzione sia trascorso un lungo periodo. La mera compatibilità dell’opera con i parametri urbanistici non esclude l’onere di munirsi di un titolo edilizio. Il diritto all’abitazione del nucleo familiare non ha portata assoluta e non rende illegittimo l’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza n. 168 del 20.12.2023, con cui il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere ritenute abusive. Unitamente all’atto principale ha impugnato il verbale di sopralluogo del 19.12.2023 e gli atti presupposti e connessi.
A sostegno del ricorso ha dedotto cinque motivi: difetto di motivazione e carenza di istruttoria con violazione del legittimo affidamento; violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale; violazione della normativa sul condono e dei principi di buon andamento; contrasto con le NTA del PRG comunale; incompetenza del dirigente e violazione del procedimento. Il Comune non si è costituito, depositando tuttavia documentazione. In sede cautelare il TAR ha sospeso l’efficacia dell’ordine demolitorio. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente e fondata sulla conclusione di contratti preliminari per l’acquisto di terreni confinanti. Tale circostanza non integra un’ipotesi eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ed è inidonea a incidere sulla legittimità dell’ingiunzione.
Nel merito il ricorso è infondato. L’amministrazione ha adottato il provvedimento all’esito di una istruttoria completa, richiamando per relationem la relazione di sopralluogo, e ha descritto in modo specifico le opere contestate e le norme violate: il provvedimento è dunque sufficientemente motivato. Il ricorrente non ha offerto elementi idonei a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali.
Quanto al legittimo affidamento, il TAR richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. L’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa; non occorre una motivazione particolare sull’ampio lasso di tempo trascorso, poiché l’ordinamento tutela solo l’affidamento incolpevole, mentre la realizzazione dell’opera abusiva è attività volontaria contra legem. Il richiamo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e alle decisioni della Sezione conferma l’indirizzo.
Le censure sulla partecipazione procedimentale sono parimenti infondate. L’attività di repressione degli abusi attraverso l’ordinanza di demolizione ha natura doverosa e vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio, né del rispetto delle altre garanzie procedimentali. Il ricorrente non ha neppure indicato gli apporti collaborativi che avrebbe potuto rendere per orientare diversamente l’azione amministrativa.
Quanto alla compatibilità urbanistica, l’astratto rispetto degli indici di fabbricabilità, dell’altezza massima e del lotto minimo non esclude l’onere di premunirsi di un titolo edilizio, nella specie mancato. Né rilevano i contratti preliminari di acquisto di terreni confinanti o la presenza di altri edifici residenziali in zona. Sul piano della competenza, gli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 attribuiscono al dirigente comunale il potere di vigilanza e di demolizione; il richiamo alla Commissione Edilizia è superato dalla sua soppressione a norma dell’art. 96 d.lgs. n. 267/2000. Infine, il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e cede di fronte al diritto della collettività al ripristino dell’equilibrio urbanistico. Il ricorso è respinto, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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