Mantenimento annuale dei manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 311 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 e modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio. La facoltà opera ex lege, in vigenza del titolo concessorio e ferma la corresponsione del canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive, e non richiede alcun atto di assenso dell’amministrazione. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non osta al mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati anteriormente concerne i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce lo stabilimento balneare “Punto Fisso Beach” su area demaniale detenuta in concessione. Il Comune di Gallipoli, con ordinanza dirigenziale n. 85 del 15.2.2024, ha ingiunto lo sgombero delle strutture stagionali entro venti giorni dalla notificazione, preannunciando in caso di inottemperanza una sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento si fonda sulla clausola di stagionalità contenuta nel permesso di costruire n. 57/2009.

La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendone l’annullamento. Con ordinanza n. 308/2024 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di sgombero. Nelle more del giudizio è intervenuta la disciplina del d.l. n. 131/2024 in materia di mantenimento dei manufatti amovibili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024 con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito all’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis. La norma consente ai titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e ferma la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive.

Dalla lettera e dalla ratio della disposizione il Tribunale ricava che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture, pure in presenza di un vincolo di stagionalità nel titolo edilizio. L’esercizio della facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso dell’amministrazione. Diversamente, osserva il Collegio, la norma sarebbe priva di reale contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già riconosciuto agli enti competenti.

Il TAR esclude che il mantenimento sia impedito dall’ingiunzione comunale già adottata. Gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria erano stati sospesi in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/2024, sicché il provvedimento non ha prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022.

La clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati anteriormente, secondo il Tribunale, non può che riferirsi ai provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura opposta creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione allo smontaggio e coloro i quali, versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da alcun provvedimento repressivo.

Allo stato, dunque, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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