Permesso per assistenza minore non convertibile in lavoro subordinato (TAR Sicilia n. 2037 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per assistenza al minore, disciplinato dall’art. 29, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, costituisce titolo eccezionale e temporaneo, rilasciato sulla base dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Esso consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in permesso per motivi di lavoro, perché il legislatore ha inteso evitare la stabilizzazione di posizioni per loro natura provvisorie. La lunga permanenza sul territorio può costituire presupposto per un titolo diverso, ma solo quando raggiunga una consistenza tale da determinare una stabilizzazione di fatto. Il divieto di conversione rende vincolato il diniego e consente l’applicazione dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, con irrilevanza del mancato preavviso di rigetto.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per assistenza ai minori rilasciato nell’interesse della figlia, prestava attività lavorativa presso un’azienda agricola e disponeva di idonea abitazione. Alla scadenza del titolo presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, in forza del contratto di lavoro in essere.
La Questura rigettava la richiesta con provvedimento del 7 maggio 2019, rilevando la carenza dei requisiti previsti dalla legge. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del preavviso di rigetto e l’illegittimità della preclusione di conversione per chi abbia stabilito in Italia residenza e lavoro stabile. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 550 del 12 settembre 2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, che investe il cuore della questione. L’art. 29, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevede che al familiare autorizzato alla permanenza ai sensi dell’art. 31, comma 3, sia rilasciato, in deroga all’art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile e di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il titolo abilita al lavoro, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la natura temporanea dell’autorizzazione e del conseguente permesso giustifica la scelta legislativa di consentire l’attività lavorativa ed escludere la convertibilità, allo scopo di evitare la stabilizzazione di posizioni provvisorie (T.A.R. Firenze, sez. II, sent. n. 81 del 20.01.2020; n. 1769 del 13.11.2014; n. 1583 dell’11.12.2018).
Il Collegio considera poi l’orientamento opposto, secondo cui il soggiorno protratto a lungo a tale titolo può costituire presupposto per richiedere un permesso a titolo diverso (T.A.R. Roma, sez. I, 14.03.2018, n. 2935). Osserva però che in quel caso la ricorrente aveva alle spalle una permanenza ininterrotta di circa diciotto anni. Nel caso concreto, alla data del provvedimento, la ricorrente era in Italia da circa tre anni: ingresso il 4 luglio 2016, permesso ottenuto a seguito del decreto del Tribunale per i minorenni del 13 agosto 2018, istanza di conversione del 9 aprile 2019.
Difetta dunque il requisito della lunga permanenza idoneo a fondare un titolo diverso. Correttamente il provvedimento esclude l’applicabilità dell’art. 32, non essendo richiamati dall’art. 32 i commi 3 dell’art. 31 e 6 dell’art. 29. Dall’infondatezza di tale censura discende il rigetto anche del primo motivo: il divieto esplicito di conversione rende vincolato il diniego e irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento, trovando applicazione l’art. 21-octies, legge n. 241/1990, non potendo il procedimento avere esito diverso (Consiglio di Stato, sez. III, 07.07.2022, n. 5658).
Il Tribunale esclude infine che dall’interpretazione delle norme indicate derivi violazione delle tutele nazionali ed eurounitarie dei vincoli familiari, che restano comunque garantite per effetto di eventuali diversi provvedimenti. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda e della limitata attività processuale.
Nota della Redazione
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