Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 275 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione scolastica, di una nuova deliberazione del Consiglio di classe in esecuzione di un’ordinanza cautelare, non impugnata dalla parte ricorrente, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che va disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove l’atto originariamente impugnato presenti un profilo di difetto di istruttoria e motivazione. Il giudice amministrativo, in tali casi, valuta la probabilità dell’accoglimento nel merito al momento della sopravvenienza, ai soli fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Il minore ricorrente, alunno della classe seconda della scuola secondaria di primo grado, presentava un quadro diagnostico con disturbi specifici di apprendimento ed era beneficiario di un Piano didattico personalizzato. Allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025 riportava valutazioni insufficienti in più discipline e il Consiglio di classe ne deliberava la non ammissione alla classe successiva.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano il verbale e gli atti connessi davanti al TAR Piemonte, deducendo la natura eccezionale della non ammissione, l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, nonché plurime violazioni del PDP. Dopo il rigetto dell’istanza monocratica e l’accoglimento in sede collegiale, il Consiglio di classe rinnovava la valutazione con motivazione più approfondita, confermando la non ammissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la nuova deliberazione del Consiglio di classe, adottata il 12.9.2025 in esecuzione delle statuizioni cautelari, non è stata impugnata dalla parte ricorrente. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della causa, coerente con la dichiarazione resa dalla difesa ricorrente all’udienza pubblica dell’11.02.2026.
Il ricorso è pertanto improcedibile. La fattispecie processuale si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che il Tribunale richiama espressamente quale cornice normativa della decisione.
La parte ricorrente ha insistito per la condanna della controparte pubblica alla rifusione delle spese, in ragione dell’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Collegio accoglie tale richiesta applicando il principio di soccombenza virtuale.
Tale criterio trova giustificazione nel fatto che la delibera originariamente impugnata era basata su una motivazione lacunosa, come già palesato nell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare. Il difetto di istruttoria e motivazione, riferito alla mancata valutazione dell’intero percorso scolastico dell’alunno, integra il profilo che avrebbe verosimilmente condotto all’accoglimento nel merito.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è conseguentemente condannato al pagamento della somma di euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e degli artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies, d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
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