Ottemperanza al giudicato sul permesso di soggiorno e rimozione della segnalazione SIS (TAR Marche n. 274 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ., conclusive del rito sommario, quando il provvedimento abbia valore di cosa giudicata e riconosca un diritto soggettivo. La prova dell’inadempimento dell’amministrazione può desumersi dalle puntuali allegazioni della parte ricorrente, rispetto alle quali l’amministrazione costituita nulla controdeduca. Il giudice amministrativo ordina alle amministrazioni coinvolte di attivarsi, ciascuna per la parte di competenza, per la rimozione degli ostacoli amministrativi e burocratici che impediscono l’esecuzione e nomina, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando la nomina del Commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal Tribunale ordinario di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, con l’ordine al Questore competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno. L’ordinanza non viene impugnata e passa in giudicato.

Nonostante le ripetute richieste, l’amministrazione non esegue il provvedimento. La pratica risulta sospesa automaticamente per una pregressa segnalazione conseguente a un’espulsione disposta dal Prefetto. La Questura e la Divisione SIS si rinviano reciprocamente la competenza alla cancellazione; la Prefettura, a sua volta, non riscontra l’istanza di revoca. Il ricorrente agisce così in ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e l’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo di ammissibilità. Il rito dell’ottemperanza è azionabile anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702 quater cod. proc. civ., conclusive del rito sommario. Il Tribunale richiama espressamente una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 14687 del 2023, TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 167 del 2018 e TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 4566 del 2015. La qualificazione del titolo giudiziale non preclude dunque l’esecuzione.

Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il provvedimento giudiziale, non impugnato e assistito dal valore di cosa giudicata, non risulta eseguito. La prova dell’inadempimento viene desunta dalle puntuali allegazioni del ricorrente, rispetto alle quali l’amministrazione resistente, pur costituita, nulla ha controdedotto.

Il nucleo del ragionamento riguarda la rimozione degli ostacoli amministrativi. La sospensione automatica della pratica per la pregressa segnalazione non può tradursi in un diniego di fatto del titolo di soggiorno riconosciuto dal giudice ordinario. Il rinvio reciproco tra Questura e Divisione SIS, e l’inerzia della Prefettura sull’istanza di revoca, non possono paralizzare l’esecuzione del giudicato. Il Tribunale ordina pertanto a tutte le amministrazioni coinvolte di attivarsi, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla comunicazione, con il rilascio del titolo previa rimozione degli ostacoli burocratici.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia competente, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di 60 giorni. Viene invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Le spese sono compensate, anche in ragione del parziale rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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