Rifiuti abbandonati, no all’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco (TAR Lazio n. 261 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti il Sindaco non può avvalersi del potere extra ordinem di cui all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, dovendo invece provvedere con l’ordinanza tipica prevista dall’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Il potere contingibile e urgente ha carattere atipico e residuale e presuppone l’indisponibilità, nell’ordinamento, di strumenti tipici idonei a fronteggiare la situazione emergenziale. Il ricorso all’ordinanza sindacale è ammesso solo in presenza di assoluta urgenza, tale da non consentire l’espletamento del procedimento ordinario, e richiede una specifica motivazione sui presupposti di gravità e urgenza. L’ordinanza ex art. 192 cit. postula invece l’accertamento della responsabilità per dolo o colpa, in contraddittorio con i soggetti interessati.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare con capannoni industriali, acquistato nell’ambito di una procedura esecutiva e consegnato solo nel luglio 2021, all’esito di un’intimazione di sfratto per morosità. Al momento dell’immissione in possesso i capannoni risultavano ricolmi di rifiuti, ivi lavorati e stoccati dalla sub-conduttrice nel periodo in cui l’area era sottoposta a sequestro penale e la conduttrice era fallita.

Dopo sopralluoghi congiunti di ARPA Lazio e Vigili del Fuoco, il Sindaco ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva alla ricorrente, tra l’altro, la rimozione dei rifiuti stoccati sotto il capannone e l’esecuzione di interventi conservativi sulla copertura in cemento-amianto. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ha respinto la domanda; il Consiglio di Stato ha poi riformato tale decisione, ravvisando il fumus sulle censure relative all’uso dell’ordinanza extra ordinem in luogo dei provvedimenti tipizzati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la natura delle ordinanze contingibili e urgenti: atti non predeterminati nel contenuto e nei presupposti, in frizione con il principio di legalità e di tipicità dell’azione amministrativa. Il loro legittimo esercizio richiede lo scrupoloso accertamento e la specifica motivazione dell’indifferibilità e della contingibilità, intesa come indisponibilità di strumenti tipici per far fronte all’emergenza.

Tale secondo presupposto difetta nelle ipotesi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, per le quali l’ordinamento appresta il rimedio tipico dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Il Sindaco è quindi tenuto ad agire secondo le modalità tipizzate dalla disposizione del Codice dell’Ambiente e non mediante il potere extra ordinem. La Corte conforta l’assunto con richiami conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 3372 del 2021 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 501 del 2022.

Nel caso concreto l’assoluta urgenza va esclusa. L’abbandono dei rifiuti era risalente nel tempo e noto all’amministrazione comunale, essendo stato oggetto di sequestro sin dal 2015. L’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione sui presupposti di gravità e urgenza, limitandosi a richiamare le note di ARPA Lazio e dei Vigili del Fuoco.

Soprattutto, l’ordinanza è intervenuta tre mesi dopo quelle note: un lasso di tempo del tutto compatibile con l’esercizio dei poteri sindacali di cui all’art. 192 cit. Il Tribunale sottolinea che il procedimento ordinario avrebbe consentito l’accertamento dei presupposti richiesti dalla norma, tra cui l’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, in contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata in parte qua, limitatamente agli ordini di rimozione dei rifiuti sotto il capannone e agli interventi sulla copertura. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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