Divieto detenzione armi e remissione querela nel giudizio di affidabilità (TAR Marche n. 145 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e munizioni, la sopravvenuta remissione delle querele e l’accertata irrilevanza penale della vicenda che avevano occasionato il provvedimento ablatorio non vincolano l’Amministrazione in sede di revoca. Il procedimento amministrativo di pubblica sicurezza resta autonomo rispetto alle vicende penali parallele. Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi ha natura cautelare, priva di intento sanzionatorio, e si fonda su una discrezionalità ampia, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’Autorità può apprezzare fatti o episodi privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. La detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, subordinata alla piena sicurezza del loro buon uso e limitata dal presidio dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza civile.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia per cinquant’anni e incensurato, era stato destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura il 24 febbraio 2020. Il provvedimento traeva origine da una lite tra vicini, sorta dopo il ferimento della figlia durante la potatura di una siepe al confine, da cui erano scaturite vicendevoli querele e distinti procedimenti penali. Il divieto era stato impugnato e confermato con sentenza di rigetto, non appellata.
Con istanza del 19 luglio 2021 il ricorrente chiedeva la revoca, valorizzando la remissione e l’accettazione delle querele intervenute nel marzo 2021. La Prefettura respingeva l’istanza con provvedimento del 17 febbraio 2023. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, mancata valutazione delle sopravvenienze, contraddittorietà e illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato è più che sufficientemente motivato. L’istanza di revoca introduceva, quale unico elemento di novità, la sopravvenuta remissione delle querele e dunque l’irrilevanza penale della vicenda all’origine del procedimento. Il collegio sottolinea che il procedimento amministrativo resta del tutto autonomo e insensibile alle vicende penali parallele.
Sul piano giuridico, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di provvedimento privo di intento sanzionatorio, di natura cautelare, volto a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità dei consociati.
Il collegio ritiene la motivazione dell’atto di secondo grado esente da critiche, non ravvisando illogicità o travisamenti in fatto, e giudica ragionevole la valorizzazione del breve lasso di tempo trascorso tra il divieto e l’istanza di revoca. Ribadisce quindi che la detenzione di armi non rappresenta un diritto assoluto, bensì un’eccezione al normale divieto, che deve basarsi su una perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il diritto trova limite nel presidio di beni giuridici superiori, quali l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza civile.
In tale cornice il giudizio dell’Autorità è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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