Impianti biometano e contributo di costruzione: esenzione solo per il processo FER (TAR Lombardia n. 2178 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme che esonerano dal pagamento del contributo di costruzione costituiscono eccezioni alla regola generale dell’onerosità del titolo edilizio e sono pertanto di stretta interpretazione. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 riguarda i soli impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia e non si estende al fabbricato in cui si svolge un’autonoma attività di trattamento e vagliatura di rifiuti, destinata a produrre le biomasse poi avviate alla produzione di biometano. La circostanza che i due processi produttivi siano tra loro connessi e ubicati in strutture contigue non ne elimina la distinzione, né rende obbligatoria la loro integrazione. L’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, quale atto che abilita un’attività edilizia a prescindere dal nomen iuris, non sottrae l’opera all’obbligo contributivo.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva dalla Provincia di Lodi l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, comprensiva di autorizzazione integrata ambientale, per costruire un impianto di produzione di biometano mediante biodigestione di biomasse e rifiuti organici. Il Comune, con provvedimento del 3 ottobre 2023, richiedeva il pagamento del contributo di costruzione per complessivi 101.739,64 euro, riferendolo al solo capannone destinato alla ricezione e al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, con superficie lorda di 1.890,72 mq. Per le parti dell’impianto deputate alla produzione di biometano nulla veniva invece preteso.
La società impugnava il provvedimento comunale e, per quanto occorresse, il punto 1.6.5 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, chiedendo l’accertamento del diritto all’esonero integrale. Resistevano il Comune e la Regione Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato sull’onerosità del permesso di costruire: le esenzioni derogano a una regola generale e vanno lette restrittivamente (Cons. Stato, sez. II, n. 2921 del 2021; Sez. IV, n. 3405 del 2020). Su questa base esamina la fattispecie concreta.
Il nodo è la qualificazione del capannone. Dall’autorizzazione provinciale emerge che in esso si svolge trattamento e vagliatura di rifiuti non pericolosi, da cui si ricavano una frazione compostabile avviata all’impianto energetico e una frazione residua destinata allo smaltimento esterno. Il fabbricato è dunque un impianto di trattamento rifiuti, non un impianto relativo a fonti rinnovabili. Il provvedimento provinciale, del resto, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali, compresa quella ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006.
Non convince la tesi del rilievo solo funzionale dei rifiuti. Il giudice ravvisa due processi produttivi distinti, per quanto connessi: diversi sono i beni finali, le biomasse e i relativi scarti da un lato, il biometano dall’altro. Il precedente invocato dalla ricorrente (Cons. Stato n. 2645/2024) non si attaglia, perché riguarda un impianto che utilizza biomasse, mentre qui le biomasse vengono prodotte mediante trattamento e vagliatura.
Il Collegio valorizza inoltre la non necessarietà dell’abbinamento: l’impianto di biometano potrebbe funzionare con biomasse di diversa provenienza e il capannone potrebbe trattare rifiuti non destinati all’impianto. La scelta organizzativa della società non fa venir meno la duplicità delle attività.
Quanto agli ulteriori motivi, si esclude che l’autorizzazione unica possa sottrarre l’opera al contributo, valendo la regola generale per qualsiasi titolo abilitativo. Non opera l’esenzione per le opere di interesse generale, che richiede la realizzazione in attuazione di strumenti urbanistici e, per il privato, un rapporto di imputazione all’ente (Cons. Stato n. 5942 del 2018; n. 4907 del 2023). Il motivo sulla maggiorazione regionale è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Comune applicato alcuna maggiorazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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