Litisconsorzio necessario al Ministero titolare PNRR e decorrenza dell’impugnazione degli atti espropriativi (TAR Molise n. 232 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto procedure amministrative relative a interventi finanziati con le risorse del PNRR, il Ministero titolare dell’intervento è parte necessaria del processo ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, anche se esso non riveste la qualità di controinteressato in senso tecnico. Il termine per l’impugnazione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità decorre dalla notifica individuale degli atti ai proprietari incisi, non rilevando la conoscenza aliunde né la presenza fisica del consigliere comunale alla seduta di approvazione della delibera. La nota con cui l’amministrazione disattende l’istanza di annullamento in autotutela ha natura meramente confermativa e non introduce un autonomo onere impugnatorio. Il ricorso collettivo è ammissibile quando le domande sono identiche nell’oggetto, le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti sono omogenee e sovrapponibili e non sussiste neppure potenziale contrasto tra esse.

Il Fatto

Il Comune resistente ha approvato il progetto di fattibilità finalizzato al finanziamento ministeriale nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Componente 3, Investimento 2.1, “Attrattività dei borghi”, prevedendo la riqualificazione del centro storico mediante il recupero di immobili ritenuti abbandonati, anche di proprietà privata. Con successiva delibera consiliare il Comune ha individuato gli immobili utili al programma e ha avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 11, 12 e 19 d.P.R. n. 327/2001.

I proprietari hanno formulato osservazioni, deducendo che i cespiti non versavano in stato di abbandono e producendo documentazione fotografica e utenze. Il Comune ha respinto le osservazioni con la delibera impugnata. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in autotutela, ottenendo una nota di conferma, e hanno proposto ricorso, con istanza cautelare, deducendo violazione di legge e chiedendo una CTU sull’effettivo stato degli immobili. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda cautelare con riferimento a un solo alloggio, poi stralciato dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la corretta individuazione delle parti necessarie. L’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022 qualifica come parti necessarie dei giudizi PNRR le amministrazioni centrali titolari degli interventi e richiama l’art. 49 cod. proc. amm.. La norma ha natura procedurale speciale e derogatoria: attribuisce la veste di parte necessaria in ragione della fonte di finanziamento, non della paternità degli atti impugnati. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario, che non equivale però alla qualifica di controinteressato in senso tecnico.

Per l’iniziativa in esame il titolare dell’intervento è il Ministero della Cultura, in forza del combinato disposto del D.P.C.M. 9 luglio 2021, tabella A, e del D.M. 6 agosto 2021. Il Tribunale dispone quindi l’integrazione del contraddittorio a carico dei ricorrenti, nel termine perentorio di quindici giorni, in vista dell’udienza pubblica del 20 novembre 2024.

Passando alle eccezioni preliminari, il Collegio le respinge tutte. Quanto alla pretesa tardività del ricorso del consigliere comunale, si osserva che la delibera impugnata non introduce solo il vincolo preordinato all’esproprio, ma dispone anche gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità. Per tali atti il termine decorre dalla notifica individuale, restando irrilevante la presenza fisica del ricorrente alla seduta consiliare.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le garanzie partecipative nei procedimenti ablatori espropriativi impongono la notifica individuale degli atti rilevanti ai proprietari, e la regola per cui l’atto che incide su beni specifici e su soggetti determinati ha carattere particolare e va notificato. Nella specie la delibera non risulta nemmeno notificata, essendo stata conosciuta solo in occasione dell’istanza di autotutela.

Quanto alla mancata impugnazione della nota che ha disatteso l’autotutela, l’eccezione è fattualmente errata, poiché il ricorso la richiama espressamente; in ogni caso si tratta di atto meramente confermativo, privo di contenuto innovativo. Infine, il ricorso collettivo è ammissibile, sussistendo identità di oggetto, sovrapponibilità delle posizioni e assenza di contrasto, essendo le censure parzialmente interdipendenti. Il Tribunale dispone poi incombenti istruttori a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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