Ripetizione stipendi per aspettativa infermità: applicabile l’art. 15 comma 3 d.P.R. 52/2009 (TAR Puglia n. 300 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al militare collocato in aspettativa ordinaria per infermità, poi giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo incondizionato, si applica la disciplina dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 52/2009, con conseguente ripetizione della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle erogate oltre il diciottesimo mese, qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. L’aspettativa speciale prevista dal comma 2 del medesimo articolo riguarda esclusivamente il personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale e non è suscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi. L’Amministrazione non è soggetta ad alcun termine decadenziale per il recupero delle eccedenze retributive, neppure quando il dipendente transiti nei ruoli civili.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso il Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare, avviava nel 2020 un percorso di cura presso un centro di igiene mentale e veniva collocato in aspettativa per infermità. Presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e della relativa equo indennizzo. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale lo dichiarava permanentemente inidoneo al servizio, con possibilità di impiego nel personale civile.
Il Ministero della Difesa negava poi la dipendenza da causa di servizio. Di conseguenza il Centro Nazionale Amministrativo Esercito chiedeva la restituzione di euro 20.446,23, ritenuti percepiti sine titulo in ragione delle assenze per motivi sanitari non riconosciuti dipendenti da causa di servizio. Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR, invocando l’art. 26 della legge n. 187/1976, il d.P.R. n. 170/2007 e il d.P.R. n. 51/2009, e chiedendo l’accertamento del diritto a trattenere le somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i profili di censura. Sul primo, rileva anzitutto che le disposizioni invocate dal ricorrente non si applicano alla vicenda: l’art. 26 della legge n. 187/1976 è abrogato, mentre il d.P.R. n. 170/2007 e il d.P.R. n. 51/2009 riguardano il personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale. Per il personale delle Forze armate opera invece il d.P.R. n. 52/2009.
Il Tribunale distingue quindi le due fattispecie dell’art. 15. Il comma 2 disciplina l’aspettativa speciale del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, cui è connessa una tutela accentuata e la conservazione della remunerazione integrale in caso di transito nei ruoli civili o di definizione della posizione oltre i due anni. Il comma 3 regola invece l’aspettativa ordinaria per infermità, con riduzione progressiva del trattamento economico in caso di esito negativo del procedimento.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa — TAR Liguria n. 825/2024, Cons. Stato, pareri nn. 719/2022, 1874/2020 e 1196/2020, TAR Emilia-Romagna n. 72/2024 — il Collegio sottolinea la differente ratio dei due istituti e l’impossibilità di applicare analogicamente le regole dell’aspettativa speciale a quella ordinaria. La finalità del comma 3 è contemperare le esigenze di vita del dipendente inabile con l’interesse pubblico a non erogare denaro senza controprestazione.
Dalla documentazione emerge che il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità ai sensi del comma 3 e dichiarato inidoneo prima temporaneamente e poi permanentemente in modo incondizionato, senza alcun accertamento di inidoneità parziale. L’Amministrazione ha dunque legittimamente attivato la ripetizione, senza che sia fissato un termine decadenziale, come confermato da Cons. Stato n. 2679/2022.
Quanto al denunciato difetto motivazionale, il Collegio lo ritiene infondato: l’atto indica la necessità del recupero delle somme percepite sine titulo e allega un prospetto di calcolo dettagliato delle mensilità. Il ricorrente era quindi in grado di contestare il quantum, onere non assolto. Irrilevante resta l’errore di calcolo ammesso dall’Amministrazione sui crediti riconosciuti, estraneo alla materia del contendere. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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