Rampe per barriere architettoniche fuori dall’edilizia libera se sproporzionate (Cons. Stato n. 1995 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non rientra nell’edilizia libera, con la sola CIL e il pagamento della sanzione, la rampa che per dimensioni e conformazione ecceda la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche e sia sproporzionata rispetto a essa. In tal caso l’opera resta abusiva e, non essendo invocabile l’art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985, trova applicazione l’art. 16 della stessa legge, con formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità. La rampa insistente su area condominiale richiede comunque il consenso del condominio: non vale l’art. 2 della legge n. 13 del 1989 in assenza di richiesta scritta e di rifiuto o inerzia assembleare, né l’art. 1102 c.c. quando il manufatto sottrae l’area al pari utilizzo degli altri condomini.
Il Fatto
Il proprietario del piano terra di un edificio, già magazzino, ottenne un permesso di costruire per il frazionamento con cambio di destinazione d’uso in ambulatorio medico. Dopo un sopralluogo, il Comune rilevò la realizzazione, senza titolo, di una rampa a servizio dell’ambulatorio e avviò il procedimento sanzionatorio, sul presupposto che bastasse una CIL. L’interessato presentò istanza di accertamento di conformità, con pratica di mancata comunicazione di inizio lavori e pagamento della sanzione.
A seguito dell’esposto dei proprietari delle altre unità immobiliari, il Comune ordinò la demolizione della rampa, escludendo la disponibilità esclusiva dell’area, qualificata come condominiale. Lo stesso Ente annullò poi d’ufficio l’ingiunzione, ritenendo illegittimo il provvedimento. I condomini impugnarono l’annullamento d’ufficio davanti al TAR Sardegna, che accolse il ricorso. Il controinteressato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che l’opera rientri nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera c), comma 7, della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985, con sanatoria per effetto della sola comunicazione e del pagamento di 500 euro. La censura è infondata.
La norma richiamata contempla gli interventi «volti all’eliminazione di barriere architettoniche» che comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio. Nel caso concreto, però, l’opera non si limita ad agevolare l’accesso all’ambulatorio: si estende per l’intero lato del fabbricato ed è essa stessa descritta come rampa-passerella. Per le sue dimensioni è sproporzionata rispetto allo scopo e non può essere sussunta nella fattispecie. Ne deriva l’inapplicabilità della sanatoria semplificata e l’operatività dell’art. 16 della legge regionale: la richiesta di accertamento di conformità si intende respinta se il Sindaco non si pronuncia entro sessanta giorni, con conseguente formazione del silenzio-rigetto. Il manufatto resta abusivo e l’annullamento dell’ordine di demolizione non può fondarsi sulla necessità di rimuovere un titolo in sanatoria che non si è formato.
Il secondo motivo concerne la disponibilità dell’area. È pacifico che l’appellante abbia un diritto personale di godimento, ma la superficie è di proprietà condominiale: la realizzazione del manufatto e la richiesta di sanatoria esigevano il consenso del condominio. Non soccorre l’art. 2 della legge n. 13 del 1989, che disciplina le maggioranze per le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche e consente, in caso di rifiuto o inerzia assembleare, taluni interventi a spese del singolo. La disposizione non si attaglia al caso per tre ordini di ragioni: sul piano procedurale, manca una richiesta scritta al condominio e un rifiuto o un’inerzia protratti per tre mesi; sul piano soggettivo, l’appellante non è persona con disabilità né tutore o esercente la responsabilità genitoriale; sul piano oggettivo, la norma ammette solo interventi specifici e di minore impatto, tra cui non rientra la costruzione in questione.
Nemmeno è invocabile l’art. 1102 c.c., che consente al partecipante di servirsi della cosa comune e di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie al miglior godimento, purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso. La rampa-passerella, con basamento e parapetto, occupa stabilmente un’area comune e la asservisce all’unità al piano terra: difetta la condizione del pari utilizzo. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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