Impianti di radiodiffusione abusivi: titolo edilizio necessario e demolizione doverosa (Cons. Stato n. 4829 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La necessità del titolo edilizio per le strutture di trasmissione radiofonica e televisiva discende dall’art. 1 della legge n. 10/1977, operante ratione temporis, e non è derogata dalla disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche né dalla legge n. 223/1990, che non contempla alcun meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle emittenti autorizzate. Il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione, anche quando non abbia realizzato il manufatto. L’ordinanza di repressione dell’abuso ha natura vincolata e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure se interviene a distanza di tempo dalla realizzazione. La disparità di trattamento e l’impossibilità di trasferimento non inficiano la validità del provvedimento.

Il Fatto

Una società editoriale appella la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui un Comune aveva ingiunto la demolizione di box e tralicci funzionali alle trasmissioni di emittenti radiofoniche e televisive, tra cui quelle della società. Il provvedimento era stato adottato per assenza di titolo edilizio, in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, a vincolo paesaggistico e storico monumentale, e inclusa nel perimetro di un parco regionale.

Il TAR aveva respinto il ricorso richiamando i precedenti relativi alla medesima ordinanza, impugnata da altre emittenti. La società propone appello, deducendo l’omesso esame dei motivi, l’erronea ricostruzione dei fatti e la violazione della normativa di settore e sul giusto procedimento. Gli enti intimati non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, sviluppati in modo unitario. Quanto alla pretesa estraneità della società all’ordine, la censura è inammissibile perché non ritualmente dedotta in primo grado, e comunque infondata: anche i soggetti autorizzati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche dovevano munirsi di idoneo titolo edilizio (Cons. Stato n. 6125/2023, sulla medesima ordinanza). Il Collegio ribadisce che il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione e della sanzione per omessa rimozione (Cons. Stato n. 3284/2024, n. 7107/2024, n. 5471/2024).

Nel merito, la necessità del titolo discende dall’art. 1 della legge n. 10/1977, che imponeva la concessione per ogni attività di trasformazione del territorio con rilievo ambientale, estetico o funzionale (Cons. Stato n. 1486/1994 e n. 415/1998, sulle antenne saldamente ancorate al suolo). Tale disposizione è trasposta nel d.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato n. 1731/2024). Il combinato disposto degli artt. 16 e 32 della legge n. 223/1990 e dell’art. 23 della legge n. 11/2004 non prevede alcuna sanatoria edilizia, poiché l’art. 27 della legge n. 112/2004 consente la prosecuzione solo degli impianti non in contrasto con le norme urbanistiche vigenti (Cons. Stato n. 5814/2023). La concessione edilizia non risulta mai rilasciata.

Quanto al tempo trascorso, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 9/2017: l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sul pubblico interesse, neppure se tardivo o rivolto a un titolare non responsabile dell’abuso. La dedotta disparità di trattamento non è sorretta da evidenze e non è invocabile a fronte di una questione di corretta applicazione della legge (Adunanza plenaria n. 1/2020). Irrilevanti le istanze di regolarizzazione di altri soggetti e la mancata individuazione di un sito alternativo.

È infondata la censura sull’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, trattandosi di ordinanza repressiva di abuso edilizio, fondata su presupposti diversi. L’impossibilità di eseguire l’ordine attiene all’esecuzione e non alla validità. La censura sugli accertamenti comunali è inammissibile e comunque infondata, essendo il provvedimento fondato su evidenze certe e oggettive, senza necessità di prove fidefacenti. Inammissibile è infine la richiesta di consulenza tecnica, formulata nelle sole conclusioni. L’appello è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *