Impianti di telecomunicazione, nessun contributo di costruzione al Comune (Cons. Stato n. 2952 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il codice delle comunicazioni elettroniche costituisce, per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, disciplina speciale e compiuta, che assorbe e sostituisce il titolo abilitativo edilizio. Il procedimento unico di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 esaurisce anche le valutazioni urbanistico-edilizie, senza che possa attivarsi un autonomo procedimento edilizio. Ne consegue che la realizzazione dell’impianto non è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire e non comporta il versamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001. L’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile ratione temporis, vieta alle amministrazioni di imporre oneri o canoni non stabiliti per legge, ammettendo esclusivamente le prestazioni tassativamente elencate. È pertanto illegittima l’ingiunzione comunale che pretenda il pagamento di somme ulteriori.
Il Fatto
La società appellata, emittente radiofonica concessionaria del servizio di radiodiffusione sonora in ambito nazionale, presentava nel luglio 2017 istanza ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un impianto di tele-radiocomunicazione su un immobile di sua proprietà nel territorio comunale. All’esito del procedimento, il Comune emanava un’ingiunzione di pagamento con cui intimava alla società il versamento di sedicimila euro a titolo di contributo di costruzione, per asserita violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso sul motivo relativo alla violazione dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ritenuto assorbente. Il Comune proponeva appello, contestando la ritenuta applicabilità del solo regime speciale e sostenendo la debenza del contributo in ragione della natura di nuova costruzione dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione, e li ritiene infondati. La tesi dell’appellante secondo cui l’intervento necessiterebbe comunque del titolo edilizio muove da un quadro normativo superato. In origine la giurisprudenza, applicando l’art. 4 legge n. 223/1990, riteneva necessarie due distinte concessioni; l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003 ha però introdotto un procedimento autorizzatorio unico.
Gli artt. 86 e 87 del codice disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture di comunicazione elettronica e assorbono il procedimento per il titolo abilitativo edilizio, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento. Le valutazioni edilizie confluiscono nel procedimento unico, senza necessità di un secondo autonomo procedimento.
Il Collegio valorizza l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e il loro carattere di pubblica utilità ex lege. Tale assimilazione rende gli impianti compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale, assicurando la capillare diffusione dei servizi.
Sul piano degli oneri economici, l’atto impugnato imponeva il pagamento delle somme previste dall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001. Poiché l’impianto non era soggetto al previo rilascio della concessione edilizia, la pretesa dell’ente locale contrasta con l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile ratione temporis. La norma consente alle pubbliche amministrazioni di imporre solo gli oneri stabiliti per legge e ammette esclusivamente le prestazioni tassativamente elencate, tra cui la tassa o il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e l’eventuale contributo una tantum per le gallerie. Il contributo di costruzione resta escluso.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul carattere autosufficiente della disciplina di settore, sottolineando che una lettura integrativa comprometterebbe la ratio promozionale e acceleratoria degli interventi di miglioramento delle reti di telecomunicazione. La normativa speciale prevale su quella generale dell’edilizia, anche nella parte in cui quest’ultima assume il pagamento degli oneri di urbanizzazione quale presupposto del titolo. I motivi terzo e quarto, relativi al quantum e alle modalità di riscossione, sono dichiarati assorbiti. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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