Silenzio sul rilascio della VIA e perentorietà dei termini (TAR Sicilia n. 2526 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale sono espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li riconduce agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. Il loro inutile decorso, in assenza di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione e consente il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Il favor per le fonti energetiche rinnovabili, riconosciuto dalla disciplina interna e dal Regolamento (UE) 2022/2577, conferma il carattere stringente della sequenza procedimentale. Nei progetti rientranti nel P.N.R.R. da realizzare in Sicilia, il concerto in materia paesaggistica e archeologica spetta all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, che lo esprime per mezzo delle Soprintendenze: la relativa competenza esclusiva regionale non è derogata dalla normativa emergenziale. Ne consegue che il MASE non può invocare l’attesa del concerto ministeriale per giustificare l’inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 22 aprile 2022 l’istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 35 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Catania. Acquisito il parere del Ministero della cultura e conclusa la fase di consultazione pubblica, senza osservazioni di terzi, il procedimento non è stato definito nei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio serbato dal MASE e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma; il MASE ha poi chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 535/2025 il Tribunale ha rinviato la trattazione per consentire il contraddittorio sull’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio con l’Assessorato regionale dei beni culturali. La ricorrente ha precisato di avere evocato in giudizio il solo MASE, essendosi già pronunciata la Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo dalla nozione di silenzio rilevante ex artt. 31 e 117 c.p.a., che presuppone uno specifico obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990. Assume rilievo decisivo la sequenza temporale dettata dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale richiama l’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Tale carattere è confermato, secondo il Collegio, dal favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dal diritto interno e sovranazionale, da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/2577, che considera tali interventi di interesse pubblico prevalente. Su questa base la ricostruzione temporale della ricorrente risulta corretta: la Commissione avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro termini ormai spirati, e il direttore generale avrebbe dovuto concludere il procedimento nei successivi trenta giorni.
Sul concerto con l’autorità preposta alla tutela paesaggistica, il Collegio richiama l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, l’art. 1 d.P.R. n. 637/1975 e la legge reg. Sic. n. 80/1977, che attribuiscono all’amministrazione regionale le funzioni in materia di antichità, opere artistiche e tutela del paesaggio, esercitate per mezzo delle Soprintendenze. Richiama quindi le pronunce del C.G.A.R.S. n. 678/2024 e n. 648/2022, secondo cui, nei progetti P.N.R.R., le funzioni del Ministero della cultura competono all’Assessorato regionale: la normativa emergenziale non contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale e non deroga alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto speciale.
Poiché la Soprintendenza di Catania ha espresso parere favorevole il 27 settembre 2023, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale è infondata: nessuna inerzia è imputabile all’Assessorato, estraneo al giudizio. Il ricorso va quindi accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio del MASE.
Il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, e al direttore generale del MASE di acquisire il concerto dell’Assessorato regionale nel rispetto dei termini dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La discrezionalità tecnica induce a differire la nomina del commissario ad acta, da disporre su istanza di parte solo in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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