Cessazione della materia del contendere e piena satisfattività della pretesa nel procedimento (TAR Abruzzo n. 280 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere pronunciata quando il ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente. La cessazione è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2021, una ditta presentava richiesta di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini stranieri, tra cui il ricorrente. Ottenuto il nulla osta e rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato, il lavoratore entrava regolarmente in Italia. Cercava invano di contattare la società datrice, divenuta irreperibile a seguito di liquidazione giudiziale, e chiedeva alla Prefettura il rilascio di un permesso per attesa occupazione, invocando le circolari del Ministero dell’Interno in materia.
La Prefettura, dopo un lungo iter istruttorio, comunicava di non poter dare seguito favorevole alla richiesta e trasmetteva solo successivamente il provvedimento di revoca del nulla osta e del visto, del quale i lavoratori non avevano avuto notizia. Il ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, oltre all’eccesso di potere. Con l’ordinanza cautelare n. 158/2024 il Tribunale accoglieva la domanda, ravvisando il fumus boni iuris con riferimento alla violazione della circolare n. 3836 del 2007.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata completamente soddisfatta nel corso del giudizio. A seguito dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha annullato la revoca del nulla osta e ha convocato il ricorrente per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Su questa base il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia, riportati dalla Cons. Stato, sez. V, n. 4191/2018. La cessazione può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso. Essa si differenzia dalla carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., perché si fonda sull’accertamento nel merito della pretesa e sulla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione.
Accertata la piena satisfattività degli adempimenti posti in essere dall’amministrazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale conferma poi l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, già accolta provvisoriamente dalla competente Commissione, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione e della richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con disposizione di oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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