Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio del militare: legittime le conseguenze (TAR Marche n. 298 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del militare che non si sia sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, prevista dal D.L. n. 172/2021 e dal D.L. n. 44/2021, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce conseguenza sinallagmatica della mancata prestazione lavorativa. Le relative disposizioni hanno carattere eccezionale e derogatorio rispetto al Codice dell’ordinamento militare e i provvedimenti dei comandanti di reparto hanno mera valenza dichiarativa. La detrazione dall’anzianità dei giorni di assenza non richiede espressa previsione legislativa, derivando dai principi generali del pubblico impiego in tema di assenza ingiustificata. Le questioni di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale sono già state scrutinate dalla Consulta con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023. Il giudice di merito non può discostarsi dal decisum della Corte costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, non aveva assolto all’obbligo vaccinale e aveva subito la sospensione dal servizio senza retribuzione dal 21 dicembre 2021 al 24 marzo 2022, con conseguente decurtazione dei giorni dall’anzianità complessiva. Ha impugnato la determinazione del 31 marzo 2022, chiedendo la disapplicazione delle norme emergenziali (o la rimessione della questione alla Corte costituzionale), il ripristino della retribuzione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale ha respinto il ricorso sotto tutti i profili, compensando le spese in ragione della recente introduzione della normativa e dell’intervento chiarificatore della Consulta.
La Motivazione della Corte
Sui profili formali, il Collegio esclude l’illegittimità dei provvedimenti dei comandanti di reparto. Le norme emergenziali hanno natura eccezionale e il legislatore ben poteva introdurre una nuova fattispecie di sospensione temporanea del rapporto di servizio militare. Gli atti adottati hanno quindi valenza dichiarativa, essendo necessari solo a determinare i giorni da scomputare. La detrazione dall’anzianità costituisce conseguenza obbligata in tutti i casi di mancata prestazione per causa imputabile al lavoratore, come conferma l’art. 858, comma 1, lett. d), del C.O.M. in materia di aspettativa per motivi privati. Non si condividono pertanto le decisioni contrarie di altri TAR.
Sui profili sostanziali, il Tribunale richiama le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023 della Corte costituzionale, che hanno già scrutinato le norme in questione. L’art. 32 Cost. menziona i trattamenti sanitari in generale, non solo i vaccini tradizionali, sicché il legislatore poteva imporre l’inoculazione quale trattamento utile a prevenire le forme gravi. La scelta rientra nella discrezionalità del legislatore, verificabile solo rispetto all’area di attendibilità scientifica e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, secondo quanto già affermato dalla Consulta.
La sospensione non è sanzionatoria e la sua proporzionalità è stata riconosciuta in relazione all’assenza di misure alternative egualmente adeguate e alla durata predeterminata dell’obbligo. Quanto alla dedotta disparità rispetto ai sospesi in via cautelare, il Collegio richiama la propria sentenza n. 240/2023: si tratta di situazioni ontologicamente diverse, perché solo la sospensione cautelare tutela un soggetto la cui responsabilità non è accertata.
Il richiamo alla sentenza CGUE del 30 gennaio 2025 in causa C-586/23 è infine respinto: la pronuncia ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso le autorizzazioni europee e le considerazioni sostanziali sono mere obiter dicta. L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021 ha comunque salvaguardato il potere di valutazione individuale del medico curante circa le ragioni ostative alla vaccinazione. Il ricorso è quindi respinto anche nella domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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