Cittadinanza per naturalizzazione e precedenti penali: discrezionalità e legittimità al momento dell’adozione (Cons. Stato n. 3000 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è rimesso a un provvedimento di concessione connotato da ampia discrezionalità amministrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992. L’Amministrazione valuta in concreto il grado di stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale, nell’esercizio della potestà sovrana di ampliare la compagine civica. L’assenza di precedenti penali costituisce indice significativo di una condotta improntata al rispetto delle regole della convivenza civile. La legittimità del provvedimento si apprezza al momento della sua adozione, con la conseguenza che abrogazione della fattispecie penale e riabilitazione sopravvenute non incidono sul giudizio di validità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presenta nel 2014 alla competente Prefettura istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91 del 1992. Nel 2019 il Ministero dell’Interno respinge l’istanza rilevando l’assenza di coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente, in ragione di un decreto penale di condanna risalente al 2009 per fatti commessi nel 2008.
Il richiedente impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere e violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe omesso una valutazione in concreto e un’adeguata istruttoria sulla tenuità e sul carattere risalente del fatto. Il giudice amministrativo respinge il ricorso. Propone appello l’originario ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la naturalizzazione costituisce esito di una valutazione latamente discrezionale, fondata sul dato letterale dell’art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992, che prevede la cittadinanza come “può” essere concessa. L’attribuzione dello status civitatis comporta l’acquisizione di diritti, segnatamente politici, ma anche l’assunzione di doveri verso lo Stato.
La posizione dell’istante va quindi confrontata con l’interesse pubblico al pieno inserimento nella collettività nazionale, che coinvolge sicurezza, equilibrio sociale e identità della comunità statale. Spetta all’Amministrazione accertare i requisiti, verificando tra l’altro l’assenza di precedenti penali, indice significativo di una condotta conforme alle regole della convivenza civile (Cons. Stato, Sez. III, n. 386 del 2026).
Nel caso concreto il diniego supera il vaglio di legittimità. Pur fondato su un unico episodio criminoso, il giudizio ministeriale esprime un accertato disvalore della condotta, in contrasto con i valori fondamentali dell’ordinamento in cui l’appellante chiede di essere inserito.
La censura sull’abrogazione della fattispecie ex art. 594 cod. pen. è disattesa: i fatti sono stati oggetto di depenalizzazione, senza che ciò ne abbia comportato la liceità, restando qualificati come illecito civile. Nella valutazione prognostica sull’affidabilità, l’Amministrazione può estendere lo scrutinio anche a elementi di prevenzione, non integranti reato ma indicativi di possibili profili di rischio.
Quanto alla riabilitazione, sopravvenuta nel 2021, essa è successiva al diniego del 2019. La Sezione ribadisce che la legittimità si valuta al momento dell’adozione dell’atto, in virtù del principio di legalità, dell’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e del divieto per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 1328 del 2026). La valutazione della sopravvenienza non compete al giudice ma all’Amministrazione, in sede di eventuale nuova istanza. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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