Atto meramente confermativo e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1381 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che si limiti a ribadire un precedente diniego, richiamandolo testualmente e senza lo svolgimento di una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti, integra un atto meramente confermativo e non un atto di conferma. Il primo non possiede valore autoritativo autonomo e non è impugnabile, perché la sua caducazione non incide sulla perdurante efficacia del provvedimento originario. Il ricorso proposto avverso l’atto meramente confermativo è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non potendo costituire mezzo di sostanziale rimessione in termini per contestare il provvedimento presupposto. Diversamente, l’atto di conferma è impugnabile, muovendo da un riesame della fattispecie con motivazione autonoma e originale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura ricettiva in Milano e chiedeva al Comune lo spostamento dell’area riservata al carico-scarico passeggeri e bagagli ad uso esclusivo dell’hotel. Con nota del 13 novembre 2023 il Comune negava l’autorizzazione, richiamando una precedente comunicazione del 24 gennaio 2022 e precisando che la cantierizzazione dell’area era ancora in essere e che la sistemazione finale di Largo Augusto, interamente pedonale, non era compatibile con la richiesta.
La società impugnava la nota di diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. Il Comune si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione preliminare e ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La nota impugnata, per il suo oggettivo contenuto, è qualificata come atto meramente confermativo della determinazione del 24 gennaio 2022, poiché non si colloca all’esito di una rivalutazione della fattispecie, né sottende una specifica istruttoria o una nuova ponderazione degli interessi.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure. L’atto di conferma è impugnabile, perché muove da un riesame della fattispecie, fondato su una nuova istruttoria e su una rinnovata valutazione degli interessi, espressa mediante motivazione autonoma ed originale. L’atto meramente confermativo, invece, non sottende alcuna nuova valutazione e non può divenire strumento di sostanziale rimessione in termini per la contestazione dell’originario provvedimento.
Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che già nel 2022 il Comune aveva evidenziato le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, richiamando la progettazione della nuova sistemazione superficiale di Largo Augusto, incompatibile con la richiesta, e l’esito negativo delle verifiche viabilistiche per interferenze geometriche non superabili. La nota del 2023 si limita a ribadire tali considerazioni, richiamando testualmente l’atto del 2022.
Manca, dunque, qualsiasi profilo innovativo e qualsiasi diversa ponderazione degli interessi. L’impugnazione è perciò inammissibile per carenza di interesse, perché rivolta contro un atto privo di valore autoritativo: la sua caducazione non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, non incidendo sulla perdurante efficacia del diniego del 2022.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.