Contraddittorietà tra parere paesaggistico favorevole e diniego edilizio (Cons. Stato n. 1340 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi allorché il giudizio di incompatibilità dell’intervento con le caratteristiche tipologiche dell’edificio, espresso dalla commissione edilizia, si ponga in contraddittorietà con il parere favorevole della commissione paesaggistica e della Soprintendenza, reso sullo stesso intervento ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il margine di discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è sindacabile nel merito, ma la scelta deve essere motivata nel punto in cui si discosta dalla valutazione già favorevolmente espressa sugli stessi aspetti. L’art. 75 del Regolamento Edilizio comunale, che vieta interventi distonici idonei ad alterare la percezione visiva della facciata, impone una valutazione di compatibilità, non un divieto assoluto; la struttura rientra nel suo ambito applicativo anche quando interessi il solo resede laterale.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile di valore storico architettonico in Firenze presenta una comunicazione di inizio lavori per l’installazione di un pergolato metallico con tenda retrattile e pavimentazione lignea appoggiata sul resede laterale. Il progetto ottiene il parere favorevole della commissione paesaggistica e della Soprintendenza, con rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La commissione edilizia esprime invece giudizio negativo e il Comune adotta un’ordinanza di rimessione in pristino per contrasto con l’art. 75 Reg. ed..
Il TAR Toscana accoglie il ricorso sotto il profilo della contraddittorietà tra i due pareri, mentre rigetta la censura relativa all’inapplicabilità della norma regolamentare. Propongono appello il Comune, avverso la statuizione di annullamento e sul regolamento delle spese, e la società, per il rigetto del primo motivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina per primo l’appello incidentale della società. Secondo il Collegio, la tesi dell’estraneità dell’intervento all’art. 75 Reg. ed. non regge: la norma mira a precludere interventi che alterino in modo permanente la percezione visiva delle facciate e degli elementi che le compongono. La struttura in contestazione, ampia e di altezza considerevole, con pavimentazione lignea, incide sulla composizione architettonica del fronte e ricade quindi nell’ambito applicativo della disposizione.
Nessun divieto assoluto è però ricavabile dalla norma: il TAR ha correttamente ritenuto che l’art. 75 sottoponga i lavori a un giudizio di compatibilità con i caratteri architettonici dell’edificio, e su questo punto il Comune non ha mosso contestazioni specifiche. Il rigetto dell’appello incidentale rende quindi necessario l’esame dell’appello principale.
Il Comune deduce l’insindacabilità del merito amministrativo e la distinzione tra valutazioni paesaggistiche ed edilizie. La Corte riconosce l’astratta fondatezza di tali argomenti, ma li ritiene inadeguati rispetto alla fattispecie concreta. La società aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. 2849 del 10.10.2017, previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza, che richiamava il parere della commissione per il paesaggio secondo cui l’intervento era compatibile con il contesto e con l’aspetto esteriore dell’edificio.
Il mero rilievo della commissione edilizia, che si limita ad affermare il contrasto con l’art. 75, e la formula analoga contenuta nell’ordinanza impugnata, non bastano a reggere il provvedimento. Poiché la norma regolamentare implica una valutazione assimilabile a quella già espressa in senso favorevole sugli altri vincoli, la contraddittorietà tra i due giudizi inficia la legittimità dell’atto, che non spiega la ragione del diverso esito. La Corte esclude che ciò comporti un’indebita ingerenza nella sfera riservata all’amministrazione.
Al rigetto del primo motivo segue quello del secondo, sulla soccombenza: il TAR ha integralmente accolto il ricorso, sicché non ricorre l’ipotesi della soccombenza reciproca che sola consentirebbe la compensazione, secondo il richiamato precedente di Cons. St., sez. IV, n. 10450 del 2025. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.