Abuso edilizio su area demaniale e SCIA in sanatoria non impugnata (TAR Sicilia n. 3550 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi degli artt. 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001 presuppone necessariamente il carattere abusivo delle opere. Il conseguente diniego di accertamento di conformità, ove non impugnato nei termini, consolida l’accertamento dell’abusività e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di vigilanza che tale abusività avevano contestato. Le note comunali che si limitano a dare atto delle difformità riscontrate rispetto ai progetti assentiti non costituiscono esercizio di autotutela ex art. 19 l. n. 241/1990, ma espressione del potere di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Su aree demaniali la demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 costituisce sanzione unica e vincolata, che non richiede comparazione di interessi né previa diffida.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di uno stabilimento balneare in area demaniale marittima, aveva presentato nel 2017 e nel 2018 due SCIA e nel 2019 una CILA, tutte favorevolmente riscontrate dal Comune. A seguito di accertamenti, il Comune notificava in data 30 luglio 2024 tre note con cui dava atto di difformità tra le opere eseguite e i progetti autorizzati, richiamando nell’oggetto annullamento e decadenza delle segnalazioni.

Il ricorrente impugnava tali note innanzi al TAR, deducendo l’illegittimità dell’esercizio dell’autotutela oltre i termini, l’assenza dei presupposti sostanziali e i vizi di motivazione. Con motivi aggiunti impugnava l’ordinanza-diffida di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001. In pendenza di giudizio presentava una SCIA in sanatoria, conclusasi negativamente con provvedimento non impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’improcedibilità del ricorso introduttivo. Le note impugnate, anche a volerne ammettere l’autonoma lesività, sono state superate e confermate dal provvedimento di conclusione negativa del procedimento di SCIA in sanatoria, notificato in data 14 luglio 2025 e non impugnato. Ogni censura volta a sostenere la non abusività delle opere avrebbe dovuto essere proposta con ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso tale atto.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la domanda di sanatoria implica il riconoscimento del carattere abusivo delle opere, unico presupposto che la giustifica, e avvia una distinta e autonoma attività amministrativa di verifica delle condizioni di sanabilità, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 189 del 2022 e TAR Catania, sez. I, n. 2863 del 2024. Essendosi consolidati gli effetti del diniego, non residua spazio per contestare l’abusività.

Nel merito, il Collegio qualifica le note impugnate. Nonostante l’oggetto menzioni decadenza e annullamento, esse si limitano a dare atto delle difformità tra le opere eseguite e quelle autorizzate dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente con autorizzazione in variante del 7 luglio 2017. Richiamando il principio iura novit curia e Cons. Stato, sez. IV, n. 6538 del 2025, il TAR esclude che il Comune abbia agito in autotutela, trattandosi invece di esercizio del potere di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Le difformità riguardano interventi ulteriori rispetto alle segnalazioni, anche in relazione all’art. 24 d.P.R. n. 328/1952 in materia di concessioni demaniali.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li rigetta. La censura di illegittimità derivata cade per le ragioni esposte. Infondata è anche la doglianza sulla mancata previa diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001: la demolizione è stata ingiunta perché il responsabile dell’abuso non è proprietario dell’area occupata e perché l’illecita occupazione demaniale unitamente alle opere difformi giustifica l’ordine. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 2618 del 2017; Cons. Stato, sez. II, n. 4662 del 2019) esclude che la mancanza della diffida infici la validità dell’ordinanza.

Su area demaniale la demolizione è l’unica sanzione applicabile e costituisce potere vincolato, che non richiede specifica motivazione né comparazione degli interessi, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente (Cons. Stato, sez. VI, n. 8600 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 1653 del 2024). Il richiamo all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 è inconferente. Il vizio di motivazione non sussiste, essendo le opere individuate per relationem mediante il richiamo alla nota della Capitaneria di Porto del 23 febbraio 2024, con dettagliata elencazione dei manufatti difformi. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, quello per motivi aggiunti rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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