Imposta di bollo su pratiche D.U. e giurisdizione del giudice tributario (TAR Lombardia n. 1379 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta con cui l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria individuata, esplicitandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e fissando i tempi di pagamento, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche quando non assuma la forma di uno degli atti tipici elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. L’elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario non configura un numerus clausus, poiché l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 devolve a quel giudice tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, estese ad ogni questione sull’an e sul quantum. L’avviso con cui si preannuncia l’attivazione di un procedimento di sospensione dell’attività di Sportello Telematico dell’Automobilista in caso di mancato pagamento costituisce una mera comunicazione, priva di attitudine lesiva e inidonea a modificare la sfera giuridica del destinatario. La relativa impugnazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile ha chiesto a una società il pagamento di € 23.568,00 a titolo di integrazione per le pratiche inserite con Documento Unico nei mesi di marzo e aprile 2020. La richiesta riguardava l’imposta di bollo dovuta per ogni operazione. L’amministrazione ha rilevato che la società aveva utilizzato il sistema di versamento cumulativo, autorizzato solo per le operazioni effettuate con procedura STA, dove i diritti postali equivalgono a una sola pratica e non al numero delle pratiche inserite.
Nel medesimo atto il Ministero ha preannunciato che, in caso di mancato pagamento, avrebbe inoltrato una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero della somma e avviato il procedimento di sospensione dell’attività di STA, ai sensi del D.P.R. n. 358/2000, segnalando la circostanza alla Città Metropolitana. La società ha impugnato sia la richiesta di pagamento sia il preannuncio di sospensione, dolendosi della debenza del tributo e dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina separatamente i due profili dell’impugnazione. Quanto alla richiesta di pagamento, osserva che la contestazione verte sulla debenza di un tributo, ossia l’imposta di bollo. Rileva che l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, estesa ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario non definisce un numerus clausus. Sono quindi impugnabili dinanzi a quel giudice anche atti diversi, ove l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Il Tribunale richiama in proposito Cass. civ., Sez. Un., n. 14667 del 2011, Cass. civ., Sez. Un., n. 11077 del 2007 e Cass. civ., Sez. Un., n. 23832 del 2007, oltre a Cass. civ., Sez. Trib., n. 1335 del 2024.
Tale lettura estensiva si giustifica in ossequio agli artt. 24 e 53 Cost. e all’art. 97 Cost., oltre che per effetto dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448/2001. Nel caso concreto, la ricorrente impugna un atto che enuncia una precisa pretesa tributaria, ne indica i presupposti e la quantificazione e fissa i tempi di pagamento. Si tratta dunque di un atto compreso nella giurisdizione del giudice tributario, in favore del quale la giurisdizione va declinata, con facoltà di riassunzione nei termini dell’art. 11 c.p.a..
Quanto al secondo profilo, il Tribunale rileva che la contestazione avverso l’avviso di possibile attivazione del procedimento di sospensione ha ad oggetto un atto privo di attitudine lesiva. Si tratta di una mera comunicazione, che non integra neppure l’avvio del procedimento, di per sé non impugnabile, e alla quale non si correla alcun pregiudizio giuridicamente rilevante. In parte qua l’impugnazione è quindi inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso è dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie complessiva.
Nota della Redazione
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