Revoca del permesso di soggiorno per falsità del rapporto di lavoro (TAR Lombardia n. 1377 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato disposta quando il rapporto di lavoro posto a fondamento del rilascio sia accertato come fittizio, sulla base di un quadro istruttorio che ne evidenzi la falsità della rappresentazione. Il rilascio ottenuto mediante una falsa rappresentazione della realtà lavorativa non è sanabile per effetto del reperimento di una nuova occupazione. La prospettiva occupazionale sopravvenuta, di durata limitata e reperita solo dopo il preavviso di rigetto, non offre garanzie di effettività e non può essere valorizzata in senso favorevole al richiedente. Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento esponga le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione in modo da consentirne la comprensione.
Il Fatto
Il Questore di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato alla ricorrente nel 2019, in conversione di un precedente titolo per motivi familiari. Il provvedimento si fonda sull’accertata falsità del rapporto di lavoro dichiarato alle dipendenze di una società cooperativa.
La ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lombardia deducendo, in termini di violazione di legge e eccesso di potere, la carenza motivazionale e il difetto di istruttoria, oltre alla mancata considerazione di una nuova possibilità occupazionale sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce le censure perché connesse sul piano logico e giuridico e le reputa infondate. La documentazione in atti e la certificazione predisposta dalla Questura evidenziano la fittizietà della società presso cui la ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa, riconducibile a un soggetto titolare di diverse imprese mediante le quali assumeva apparentemente lavoratori stranieri.
Quanto alla posizione della ricorrente, la certificazione richiamata dal provvedimento precisa che non sono stati versati contributi previdenziali, secondo uno schema che coinvolge una pluralità di lavoratori. Gli accertamenti hanno altresì evidenziato che la ditta era inesistente presso la sede dichiarata, non era in regola con i versamenti contributivi né con gli oneri assicurativi, aveva presentato una sola dichiarazione dei redditi e risultava cessata.
Il Tribunale ritiene che tali elementi depongano per la falsità del rapporto di lavoro posto a base del titolo revocato. La ricorrente, dal canto suo, non ha offerto concreti elementi idonei a dimostrare l’effettività del rapporto e a superare le risultanze istruttorie valorizzate dall’amministrazione.
Il Collegio esamina poi l’elemento sopravvenuto costituito dal nuovo lavoro. Osserva che si tratta di un’occupazione reperita solo dopo la comunicazione del preavviso di rigetto e con una durata limitata a soli cinque mesi. Una simile prospettiva occupazionale, priva di garanzie di effettività, non può essere valorizzata in senso favorevole alla ricorrente. In ogni caso, il titolo revocato è stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà lavorativa, sicché il nuovo lavoro non varrebbe a sanare l’illegittimo rilascio.
Il provvedimento impugnato si basa dunque su puntuali risultanze istruttorie non superate dalle difese e reca una motivazione idonea a far comprendere le ragioni della determinazione assunta. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite ravvisati giusti motivi nella fattispecie complessiva.
Nota della Redazione
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