Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e reiterazione dell’ordinanza istruttoria (TAR Abruzzo n. 351 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in presenza del mancato riscontro dell’Amministrazione a un’ordinanza istruttoria, può legittimamente reiterare l’ordine di adempimento, assegnando un nuovo termine perentorio. La mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria non determina automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma impone al giudice di insistere nell’acquisizione degli elementi necessari ai fini della decisione. La reiterazione dell’attività istruttoria è funzionale al pieno approfondimento della controversia e alla completezza del materiale probatorio a disposizione del Collegio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’atto del 5 settembre 2024 con cui il Ministero dell’Interno ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Con successivi motivi aggiunti, ha altresì contestato la determina del 30 giugno 2025 di conferma della revoca. Nel corso del giudizio, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori ai fini della decisione, emettendo l’ordinanza istruttoria n. 93 del 2026.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta istruttoria formulata dal Tribunale, determinando la necessità di un nuovo intervento del Collegio per sollecitare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026, ha rilevato il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria n. 93 del 2026. In considerazione di tale inerzia, il Collegio ha disposto la reiterazione dell’attività istruttoria, assegnando all’Amministrazione un termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della nuova ordinanza.
Il provvedimento si caratterizza per la sua natura meramente ordinatoria e propulsiva: non affronta il merito della controversia, ma si limita a sollecitare l’acquisizione degli elementi documentali ritenuti indispensabili per la decisione finale. La scelta del Collegio di insistere nell’istruttoria piuttosto che procedere direttamente alla definizione del giudizio riflette il principio di completezza istruttoria e il dovere del giudice di porre in essere tutti gli strumenti necessari per un’adeguata cognizione della causa.
È stata inoltre fissata la nuova udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 28 maggio 2027, concedendo così un ampio lasso temporale per consentire all’Amministrazione di ottemperare alla richiesta istruttoria. L’ordinanza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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