Punteggio ISBAR per rilascio alloggio: rileva la permanenza al momento dell’assegnazione (TAR Lombardia n. 1371 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il punteggio previsto dall’art. 7 dell’Allegato 1 al Reg. reg. n. 4/2017 per i nuclei che «debbano rilasciare» l’immobile a seguito di provvedimento esecutivo presuppone la permanenza del richiedente nell’alloggio al momento della verifica per l’assegnazione. Qualora il rilascio sia già avvenuto, la fattispecie rientra nella diversa previsione della lett. A2, che riconosce un punteggio inferiore. L’inciso «limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i)» contenuto nell’art. 7, comma 2, Reg. reg. n. 4/2017 concerne esclusivamente l’estensione dei requisiti agli altri componenti del nucleo familiare e non esonera dal possesso dei requisiti al momento dell’assegnazione. La verifica dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 15, comma 2, Reg. reg. n. 4/2017 deve accertare la permanenza delle condizioni abitative dichiarate.

Il Fatto

La ricorrente presentava domanda di partecipazione a un avviso pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Le veniva inizialmente attribuito un punteggio ISBAR che includeva il punto per il rilascio dell’alloggio oggetto di sfratto. In fase di verifica, il Comune accertava che l’istante aveva già rilasciato l’immobile e rideterminava il punteggio, ricondotto alla diversa ipotesi dei nuclei che hanno rilasciato l’alloggio da non più di un anno dalla domanda.

Il ricorso amministrativo proposto avverso la riduzione veniva respinto. La ricorrente impugnava quindi davanti al TAR il provvedimento di rigetto, deducendo violazione di legge e eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pacifico che, alla data della domanda, la ricorrente possedesse il requisito della lett. A1 e che, in pendenza della procedura, avesse rilasciato l’immobile a fronte di un’ordinanza di convalida di sfratto con termine di esecuzione già scaduto. La questione è dunque se il rilascio successivo, ma anteriore alla verifica, legittimi la variazione del punteggio.

Il TAR procede al raffronto testuale tra la lett. A1 e la lett. A2 dell’art. 7 dell’Allegato 1 al Reg. reg. n. 4/2017. L’elemento discretivo consiste nella permanenza o meno del richiedente nell’alloggio: «debbano rilasciare» a fronte di «abbiano rilasciato». Accogliere la tesi della ricorrente renderebbe priva di ragion d’essere la lett. A2, posto che le restanti condizioni sono identiche.

Il Collegio respinge anche la lettura dell’art. 7, comma 2, Reg. reg. n. 4/2017, secondo cui la permanenza dei requisiti all’atto dell’assegnazione riguarderebbe solo le lettere da d) a i). L’inciso, osserva il TAR, si riferisce unicamente al possesso dei requisiti da parte degli altri componenti del nucleo familiare; una diversa collocazione sintattica sarebbe stata necessaria per la voluntas legis invocata dalla ricorrente.

La conclusione è ribadita dall’art. 15, comma 2, Reg. reg. n. 4/2017, che impone all’ente proprietario di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni abitative dichiarate all’atto della domanda fino all’assegnazione. Le ulteriori doglianze di contraddittorietà e disparità di trattamento sono dichiarate mere riproduzioni delle censure già respinte.

Il ricorso è infondato e viene respinto. Le spese sono integralmente compensate. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio a separato provvedimento per la liquidazione del compenso al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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