Imposta di soggiorno: legittimo il regolamento comunale dopo l’elenco regionale (TAR Lombardia n. 1382 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, prescritta dall’art. 4, comma 3, legge 14 marzo 2011, n. 23, non deve essere reiterata ogni qualvolta il Comune approvi un nuovo regolamento integralmente riproduttivo dei precedenti, essendo sufficiente che il confronto sia avvenuto in occasione dell’originaria istituzione del tributo. Il requisito della gradualità in proporzione del prezzo, previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo testo normativo, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e può essere declinato in modo peculiare, in rapporto alle concrete esigenze turistiche del territorio, fino a sterilizzare le differenze su base stagionale. L’efficacia retroattiva va esclusa in via interpretativa, poiché l’imposta si applica al momento del soggiorno effettivo. La previsione di esigibilità dell’imposta fino a trenta giorni consecutivi non è discriminatoria né altera la libera concorrenza tra imprese.
Il Fatto
Alcune società che gestiscono strutture alberghiere nel territorio comunale impugnavano, davanti al TAR Lombardia, la delibera consiliare con cui l’ente aveva approvato un nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, insieme alle delibere di Giunta che avevano confermato e poi determinato le tariffe per gli anni 2023 e 2024. L’adozione seguiva una precedente sentenza del medesimo Tribunale che aveva annullato il Regolamento anteriore.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità derivata rispetto ai vizi dell’atto presupposto, la violazione del giusto procedimento per mancata consultazione delle associazioni di categoria, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità delle tariffe e, da ultimo, l’irragionevolezza della disposizione sull’esigibilità dell’imposta per trenta giorni consecutivi. Chiedevano inoltre il risarcimento del danno da preteso dirottamento della clientela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato processuale decisivo: il Cons. Stato, Sez. V, n. 1955 del 15 febbraio 2024 aveva respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado, accertando in via definitiva la legittimità dell’inserimento del Comune nell’elenco regionale delle località turistiche. Il primo motivo è quindi infondato, perché il vizio derivato presupposto è stato escluso con efficacia di giudicato.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Tribunale rileva che il regolamento impugnato è integralmente riproduttivo di quelli precedenti, a loro volta seguiti, negli anni 2016 e 2017, da appositi confronti con le associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. La consultazione prevista dalla normativa risulta dunque correttamente effettuata, seppure in epoca anteriore all’ultimo atto.
Sull’asserita retroattività, il Collegio ritiene che il precetto equivoco vada risolto interpretativamente nel senso dell’applicazione solo per il futuro, essendo il presupposto impositivo il soggiorno effettivo; la lettura è confermata dalla disposizione primaria sull’effetto delle delibere tariffarie dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.
La censura sulla proporzionalità è destituita di fondamento: la gradualità sussiste, seppure declinata in modo peculiare, in rapporto a un turismo prevalentemente “business”, con effetto di sterilizzazione delle differenze stagionali. La contenuta omogeneità tariffaria è coerente proprio con la contestata – e definitivamente esclusa – assenza di vocazione turistica. Resta ferma l’ampia discrezionalità amministrativa, non inficiata da manifesta irragionevolezza. Non soccorre il richiamo alla Cons. Stato n. 1614 del 2019, che riguardava un diverso regime impositivo.
Infine, l’esigibilità fino a trenta giorni non integra alcun effetto discriminatorio, in ragione della modesta entità della tariffa giornaliera e del tipo di turismo coinvolto; né configura una distorsione della libera concorrenza, incidendo l’imposta sulla capacità contributiva dell’ospite. Il rigetto delle censure comporta il rigetto della domanda risarcitoria, per insussistenza dell’illiceità della condotta. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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