Ordine di demolizione al proprietario attuale delle opere abusive su suolo demaniale (TAR Sicilia n. 1308 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva va indirizzato al proprietario attuale del manufatto, ovvero a chi ne abbia la disponibilità giuridica o materiale, a prescindere dall’essere stato autore materiale dell’abuso. La nozione di responsabile dell’abuso di cui all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 ricomprende anche il detentore o utilizzatore che possa porre fine alla situazione antigiuridica, in ragione del carattere ripristinatorio della misura. Il principio opera anche per le opere realizzate su area demaniale, poiché il provvedimento repressivo colpisce chi ha una relazione con il bene, mentre la comunicazione all’ente proprietario consente a questi l’eventuale autotutela. Il potere di rimozione è vincolato e inesauribile: non è invocabile alcun affidamento alla conservazione di un illecito permanente, né è richiesta la comparazione con gli interessi privati. In presenza di vincolo paesaggistico, ogni intervento che alteri lo stato dei luoghi richiede preventiva autorizzazione, con doverosità della sanzione demolitoria in caso di titolo carente.
Il Fatto
Il Comune di Lipari, all’esito di un sopralluogo del 27.06.2023, ha ordinato al titolare di un locale ristorante-pizzeria-bar la demolizione con rimessa in pristino di una serie di opere realizzate in ampliamento, in area gravata da vincoli sismici, paesaggistici e idrogeologici e ricadente in Riserva Naturale Orientata. Con successiva ordinanza ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione oggetto di SCIA di subingresso.
Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti. Ha dedotto la contraddittorietà dell’atto per la qualificazione delle opere come di proprietà del privato su area demaniale, il difetto di legittimazione passiva, la natura non abusiva dei manufatti, la violazione del termine per l’esercizio del potere inibitorio e la violazione dell’affidamento. Il Comune non si è costituito tempestivamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i gravami. Sulla prima censura rileva che l’art. 8 d.P.R. n. 380/2001 assoggetta al titolo edilizio le opere dei privati su aree demaniali, qualificando l’abuso come illecito permanente. L’Amministrazione ha inteso affermare che il ricorrente è proprietario delle opere, non dell’area: nessuna contraddittorietà.
Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordine va rivolto al proprietario attuale e a chi utilizza il bene. La sanzione demolitoria ha natura oggettiva e colpisce il manufatto indipendentemente dall’autore dell’abuso. Irrilevante che le opere siano state realizzate dal dante causa in epoca anteriore. Il Comune ha inoltre trasmesso l’accertamento al Demanio, consentendone l’autotutela.
Sul quarto motivo, il Collegio esclude che le opere rientrino in edilizia libera. Lo sbancamento e il livellamento del terreno per il posizionamento di tavoli e ombrelloni costituiscono modifica permanente del suolo soggetta a permesso, non essendo legati a utilizzo agricolo. Per i manufatti in muratura la natura e la funzionalità impongono il titolo edilizio. Su area vincolata opera la doverosità della demolizione, richiamandosi Cons. Stato n. 7426 del 2021 e, in tema di sbancamento, C.G.A.R.S. n. 650 del 2022 e Cass. pen. n. 1308 del 2017.
Sui motivi aggiunti, il divieto di prosecuzione si rivolge al subentrante: l’art. 64, comma 4, d.lgs. n. 59/2010 impone la verifica dei requisiti in capo a questi, realizzandosi una cesura con il precedente titolare. Nessun affidamento è tutelabile, trattandosi di potere vincolato e inesauribile. Non si applica l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma anche a volerlo richiamare, le false rappresentazioni consentono l’esercizio oltre il termine. L’atto è legittimo pure come revoca ex art. 21-quinquies, per mutamento della situazione di fatto. Insussistente lo sviamento, essendo la finalità addotta mera motivazione collaterale.
Nota della Redazione
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