L’imposta di registro proporzionale colpisce le pronunce di accertamento anche se il credito riguarda prestazioni IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 1339 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta proporzionale con aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del medesimo d.P.R. La pronuncia che, all’esito del giudizio di opposizione, accerta il credito e revoca il decreto ingiuntivo, ancorché adottata in carenza di domanda e dopo l’avvenuto pagamento in corso di causa, non è declassabile a statuizione meramente processuale: la relativa natura di accertamento impone la tassazione proporzionale, essendo onere delle parti impugnare la sentenza per ottenere la riforma della pronuncia. L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari è assolto indicando data e numero della sentenza, senza necessità di allegazione, dovendosi escludere la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro calcolata in misura proporzionale con aliquota dell’1% su una sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice civile aveva accertato e dichiarato che il credito della banca ammontava a una certa somma, dando atto dell’avvenuto pagamento da parte della debitrice in corso di causa e revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La società deduceva la natura di condanna della pronuncia e l’applicabilità del principio di alternatività IVA/registro, sostenendo l’illegittimità della tassazione proporzionale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo in quanto connessi, riguardanti la qualificazione della sentenza tassata. Ha affermato che, pur dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 177 del 2017 con riferimento all’opposizione allo stato passivo fallimentare, gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale restano soggetti ad imposta di registro proporzionale nella misura dell’1%, anche se concernono corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA. Il principio di alternatività di cui all’art. 40 del T.U.R. non si applica alle pronunce di accertamento, operando soltanto per quelle di condanna, come si evince dal tenore letterale della nota II dell’art. 8 della Tariffa, che menziona esclusivamente gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’IVA.

La distinzione tra pronunce di accertamento e di condanna risponde al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari in relazione ai loro effetti giuridici, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Solo le sentenze di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata e rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, mentre l’accertamento del diritto di credito, pur costituendo antecedente logico-giuridico della condanna, non rende omogenee le fattispecie ai fini del regime tributario agevolato.

La Corte ha quindi escluso che la dichiarazione di accertamento del credito, riportata nel dispositivo della sentenza impugnata, potesse essere declassata a statuizione di carattere meramente processuale con un’operazione di ermeneutica, ancorché fosse stata adottata dal giudice dell’opposizione in carenza di una specifica ed autonoma domanda, in considerazione dell’eterogeneità funzionale delle tipologie provvedimentali e dell’onere delle parti di impugnare in parte qua la sentenza. Ha poi disatteso la prospettata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., richiamando l’argomentazione del giudice delle leggi sulla diversità degli effetti delle due tipologie di pronunce.

Quanto al primo motivo, concernente la motivazione dell’avviso di liquidazione, la Corte ha ritenuto sufficiente l’indicazione degli estremi della sentenza da registrare, la somma da pagare e la base imponibile, come richiesto dall’art. 54, comma 5, T.U.R.. Ha precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato o di riproduzione del suo contenuto essenziale sussiste solo quando la motivazione faccia riferimento ad un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente; nella specie, la sentenza oggetto di registrazione era atto conosciuto in quanto la società era parte del relativo giudizio. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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