Imposta di registro proporzionale sulla sentenza di condanna alla riconsegna del bene occupato (Cass. civ. Sez. 5 n. 1795 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, la sentenza che condanna la pubblica amministrazione alla riconsegna di un immobile illegittimamente occupato è soggetta all’aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non all’imposta in misura fissa di cui alla lett. e) della medesima tariffa. La lettera e), norma speciale e di stretta interpretazione, opera solo quando la pronuncia dichiari la nullità o l’annullamento di un atto e la restituzione abbia funzione meramente ripristinatoria della situazione anteriore. Qualora, invece, l’atto non sia caducato e la riconsegna del bene comporti il recupero di un bene che ne era in precedenza assente, la pronuncia realizza un trasferimento di ricchezza e assume natura di condanna. La qualificazione dell’atto ai fini fiscali va operata in base al contenuto e agli effetti della sentenza, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, senza attribuirle contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.

Il Fatto

A seguito della sentenza del TAR Catania, che aveva escluso l’accessione invertita e riconosciuto ai proprietari il diritto alla riconsegna di un immobile illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, nonché il risarcimento del danno per l’occupazione, l’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di liquidazione per l’omessa registrazione della sentenza, applicando l’imposta in misura proporzionale.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello dell’Ufficio, respingendo il ricorso dei contribuenti, i quali proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonché l’erronea applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 131/1986 in tema di tassazione delle sentenze.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In riferimento al primo motivo, relativo alla motivazione, ha ribadito che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., e che la sentenza impugnata offriva un’adeguata esposizione delle ragioni della decisione, non essendo configurabile una motivazione apparente.

Quanto alle censure in materia di imposta di registro, la Corte ha richiamato la distinzione tra l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, che assoggetta a tassazione proporzionale i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, e la lett. e), che invece prevede l’imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto. In tale ultima ipotesi, la restituzione ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore.

Nel caso di specie, il decreto di esproprio non era stato caducato, ma era rimasto in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato. La riconsegna dell’immobile, pertanto, non costituiva una mera conseguenza di una declaratoria di nullità, ma consentiva al proprietario il recupero di un bene che ne era stato in precedenza sottratto, realizzando un trasferimento di ricchezza. La Corte ha quindi escluso l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ritenendo legittima la tassazione proporzionale sia per il capo di condanna alla riconsegna, sia per quello relativo al risarcimento del danno, la cui quantificazione era stata chiaramente determinata nella sentenza del giudice amministrativo.

Infine, la Corte ha dichiarato infondata anche la censura relativa alla compensazione delle spese, non essendo la fattispecie riconducibile ai motivi di compensazione previsti dalla legge, e ha rigettato integralmente il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *