Il vincolo paesaggistico di legge esclude il rinvio della valutazione di compatibilità (TAR Sicilia n. 2869 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di accertamento di compatibilità paesaggistica non può essere rinviato a data da destinarsi in attesa dell’approvazione di futuri piani di recupero. L’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, che consente la sanatoria subordinandola ai piani particolareggiati di recupero, opera solo per i vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o regionali. Quando il vincolo deriva da fonti normative statali e regionali, come nel caso delle riserve naturali e delle aree di preriserva ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 71/1995, la norma regionale resta inapplicabile a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. L’Amministrazione deve quindi esprimere subito la propria valutazione sulla base della normativa vigente. Le censure ulteriori restano estranee al sindacato, perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha definito l’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a una domanda di condono edilizio riferita a un immobile sito in Catania. Le opere erano state ultimate, secondo la prospettazione di parte, in epoca anteriore all’imposizione del vincolo paesaggistico.
La Soprintendenza, richiamando l’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37/1985, aveva rinviato la valutazione all’approvazione e alle prescrizioni dei piani di recupero successivi all’adozione del Piano Paesaggistico. Il ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 sul dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, la disparità di trattamento e l’omessa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha resistito sostenendo la necessità del rinvio in vista della redazione dello strumento urbanistico previsto dall’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul perimetro applicativo dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985. La disposizione consente il rilascio di concessioni o autorizzazioni in sanatoria, per le costruzioni ricadenti in zone gravate da vincoli di inedificabilità assoluta e inserite nei piani particolareggiati di recupero, solo se le costruzioni siano ritenute compatibili con l’assetto urbanistico dai piani stessi.
Il dato letterale è decisivo: la norma richiama espressamente i vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o regionali. Nel caso concreto la particella ricade nel perimetro dell’area di Riserva Naturale Regionale “Oasi del Simeto”, Area di Preriserva, e nel relativo vincolo posto dall’art. 9 della legge regionale n. 71/1995, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti.
La stessa disposizione regionale chiarisce che il vincolo paesaggistico di cui all’art. 82, quinto comma, lettera f, del d.P.R. n. 616/1977, come modificato dalla legge n. 431/1985, si applica alle riserve naturali e alle relative aree di protezione o preriserva. Nelle aree di preriserva, sino all’approvazione della normativa d’uso, non è consentita la realizzazione di opere che alterino in modo significativo il paesaggio o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali.
Ne deriva che nel caso di specie viene in rilievo una disciplina discendente da leggi statali e regionali. L’art. 23 della legge regionale n. 37/1985 risulta perciò inapplicabile, a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. La Soprintendenza, anche a prescindere dall’art. 2, settimo comma, della legge n. 241/1990, non poteva rinviare sostanzialmente a data da destinarsi la propria determinazione, ma doveva esprimere la valutazione sulla base della normativa vigente.
È dunque fondata la censura sull’irragionevole omissione di provvedere, sorretta da erronea applicazione della norma regionale. Le altre doglianze restano non scrutinate, perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, come disposto dall’art. 34, terzo comma, c.p.a.: l’Amministrazione ha solo rinviato la decisione, senza assumere alcuna determinazione di merito. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.