Revoca NCC: il contraddittorio va assicurato sui motivi posti a fondamento (Cons. Stato n. 8411 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il Comune revoca l’autorizzazione di noleggio con conducente e nega il rinnovo non costituisce esercizio del potere di autotutela, ma reazione a una condotta del titolare ritenuta lesiva dell’interesse pubblico, sicché non si applica il termine dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. Restano però ferme le regole generali del contraddittorio procedimentale, che impongono di comunicare all’interessato i motivi ostativi sui quali l’Amministrazione intende fondare la determinazione sfavorevole. È illegittimo, per violazione di tali regole e per difetto di istruttoria, il provvedimento che si fonda su ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle esposte nell’atto di avvio e nel preavviso di rigetto, e su accertamenti non idonei a sostenere la mancanza del requisito contestato.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione NCC rilasciata dal Comune, acquisita nel 2011 e con rimessa indicata nel territorio comunale, ha chiesto nel 2022 il rinnovo dell’autorizzazione e la sostituzione del veicolo, comunicando una nuova autorimessa nel Comune. A seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, il Comune ha avviato il procedimento di revoca, ha comunicato i motivi ostativi incentrati sulla rimessa e ha infine adottato la determinazione di revoca e di conseguente diniego del rinnovo.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società e il conducente hanno appellato, deducendo vizi del contraddittorio, difetto di istruttoria, insussistenza delle ragioni di diniego e violazione dei termini di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la determinazione come atto complesso, che contiene la revoca dell’autorizzazione e il conseguente diniego di rinnovo. Esclude però che si tratti di autotutela: l’Amministrazione non torna sul potere di abilitazione già esercitato, ma gestisce le conseguenze dell’uso del titolo, reagendo a una condotta ritenuta non conforme. Da ciò deriva l’inapplicabilità del termine dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 e l’insussistenza di un affidamento tutelabile.

Restano invece operative le regole generali sul contraddittorio. Il Collegio richiama l’art. 7 e l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e precisa che il rispetto del contraddittorio è prescritto per ogni procedimento, tanto più quando si conclude con un provvedimento sfavorevole. La circostanza che l’art. 10-bis riguardi i procedimenti a istanza di parte non è decisiva, perché la determinazione contiene anche il diniego dell’istanza di rinnovo.

Nel caso concreto, l’atto di avvio e il preavviso di rigetto facevano riferimento alla sola rimessa di Piazza Fragolino 7, mentre la determina conclusiva si fonda sulla rimessa di Via Nemorense 39, accertata con sopralluogo successivo. Solo una delle ragioni del provvedimento trova corrispondenza negli atti procedimentali; le altre — sede del vettore, cancellazione dal Registro Imprese, invalidità del conferimento della licenza — non sono state oggetto di contraddittorio e non possono essere esaminate.

Quanto alla rimessa, il Collegio rileva che la disponibilità era documentata da un contratto di comodato registrato e allegato all’istanza. L’accertamento sulla mancata utilizzazione non è determinante, perché l’autorizzazione è stata sottoposta a sequestro dal 2014 al 2022, con inutilizzabilità di diritto della rimessa in quel periodo. Il richiamo al verbale della polizia municipale non completa l’istruttoria: concerne più conducenti, non contiene accertamenti specifici e si riferisce alla diversa sede di Piazza Fragolino 7.

Il provvedimento è dunque illegittimo per violazione delle regole del contraddittorio e per difetto di istruttoria. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure, anche di merito, con effetto conformativo di rideterminazione. L’appello è accolto, la sentenza riformata e la determina annullata; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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