Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 20911 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di procedibilità del ricorso per cassazione conseguente all’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata va rilevato d’ufficio. La sanzione dell’improcedibilità, prevista dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non è esclusa dalla mancata contestazione del controricorrente, poiché presidia un profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti. La concorde indicazione della data di notifica resa dalle difese non supplisce all’adempimento, né può invocarsi il termine lungo una volta dichiarata la notificazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
I creditori convenivano in giudizio l’alienante e l’acquirente di alcuni immobili, chiedendo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Il credito vantato dagli attori traeva origine dal recesso, per inadempimento della promittente venditrice, da un contratto preliminare, con conseguente obbligo di restituzione del doppio della caparra.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione. I convenuti proponevano ricorso per cassazione articolando tre motivi. Il consigliere delegato proponeva la definizione anticipata per improcedibilità, in difetto della prova della relata di notifica della sentenza impugnata e della c.d. prova di resistenza. I ricorrenti si opponevano chiedendo la decisione collegiale; il controricorrente eccepiva l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione processuale, da cui dipende l’esito del giudizio. L’istanza di decisione, in opposizione alla proposta di definizione anticipata, risulta tempestivamente depositata, sicché il ricorso viene esaminato dal collegio.
Nel merito dell’ammissibilità, i ricorrenti non hanno depositato, nel termine perentorio, la relata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata come avvenuta sulla base della sola autoresponsabilità processuale. Tale relata non è stata prodotta neppure dalla controparte, e la notifica del ricorso non risulta comunque tempestiva nel termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento gravato.
Ne deriva l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ. La Corte esclude che assuma rilievo la concorde indicazione del tempo della notifica ad opera della difesa controricorrente, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti. Richiama sul punto Cass., Sez. U., n. 21349 del 2022 e Cass. n. 27313 del 2024, secondo cui il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente.
Il termine perentorio per il deposito della relata è funzionalmente preordinato al riscontro immediato della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato. La sua efficacia sanzionatoria è compatibile con il diritto di accesso al giudice nelle fasi di impugnazione, come chiarito da Cass., Sez. U., n. 10648 del 2017, e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, secondo Cass. n. 19475 del 2024.
Una volta dichiarata la notifica del provvedimento impugnato, non viene più in gioco il c.d. termine lungo, applicabile in assenza di notificazione. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, oltre alle statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per le evidenze riassunte.
Nota della Redazione
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