Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di conseguimento aliunde del titolo di specializzazione (TAR Lazio n. 14245 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il conseguimento aliunde del bene della vita oggetto della pretesa azionata in giudizio integra il presupposto per la pronuncia in rito, senza che sia necessario l’esame del merito della controversia. La definizione in rito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, aveva conseguito in Romania il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia al Ministero dell’Istruzione. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, richiamando una nota generale del 2019 con la quale erano stati ritenuti non satisfattivi dei requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.
Avverso il diniego la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo. Nelle more del giudizio, con nota depositata il 16 giugno 2026, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo conseguito aliunde il titolo di specializzazione sul sostegno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, rilevando che la stessa aveva espressamente manifestato di non avere più interesse al ricorso, in quanto il titolo di specializzazione era stato conseguito nelle more della discussione del ricorso.
Il TAR ha ritenuto che di tale dichiarazione non potesse che prendersi atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse.
In applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della definizione in rito della causa e della circostanza che la sopravvenuta carenza d’interesse era derivata da un fatto successivo alla proposizione del ricorso, non imputabile alla condotta processuale delle parti.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta inutilità della pronuncia di merito, determinata dal raggiungimento del risultato sostanziale perseguito dalla parte ricorrente, legittima la definizione del giudizio in rito, senza che residui l’onere per il giudice di esaminare le censure proposte avverso gli atti impugnati.
Nota della Redazione
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