L’appello proposto dalla società è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 961 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la natura soggettiva del giudizio implica che l’appellante disponga del proprio interesse e possa dedurre la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Tale declaratoria non si estende automaticamente alla posizione dell’interventore ad adiuvandum, che è accessoria e dipendente rispetto a quella della parte principale. Il venir meno dell’interesse dell’appellante determina l’improcedibilità dell’impugnazione e, con essa, l’assorbimento di ogni questione di merito.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione emessa nel 2012 dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale le si ingiungeva di demolire gazebo chiusi, vani e verande di un complesso commerciale e ricettivo, con avviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Aveva impugnato anche il successivo provvedimento del 2021, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non applicabile la disciplina regionale invocata e sussistente l’obbligo di titolo edilizio. La società ha proposto appello, articolando quattro motivi, e nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum la società affittuaria dell’azienda. Con dichiarazione del 6 ottobre 2025 l’appellante ha però dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellante e ne trae le conseguenze sul piano processuale. Il punto di partenza è la natura soggettiva del processo amministrativo: poiché l’interesse azionato è nella disponibilità della parte, quest’ultima può dedurre l’esistenza di una causa di improcedibilità sopravvenuta.
La Corte richiama espressamente gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm. e dichiara il sopravvenuto difetto di interesse all’appello. La decisione non scende nel merito dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla declaratoria processuale.
Distinta è la posizione della società intervenuta ad adiuvandum. Il Collegio ne qualifica la posizione come accessoria e dipendente rispetto a quella della ricorrente principale. Ne deriva che l’intervento non può autonomamente sostenere il giudizio quando la parte principale abbia rinunciato a coltivarlo.
Sul piano delle spese, nulla è dovuto al Comune, non costituitosi in appello. Nei confronti della società intervenuta le spese sono compensate, in ragione della posizione accessoria appena precisata. Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, e dispone l’oscuramento delle generalità delle parti private.
Nota della Redazione
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