Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse e distinzione dalla cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 5554 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, per il sopravvenire di atti che rendono inutile la pronuncia, determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato: dove l’amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento satisfattivo, non opera la cessazione ma la sola improcedibilità in rito. La situazione sopravvenuta deve essere del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.

Il Fatto

Una società titolare di una cava nel Comune di Carrara ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera del Consiglio regionale di approvazione dell’integrazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, contestando la nuova regolamentazione delle attività estrattive e chiedendo il risarcimento del danno. Il TAR, con sentenza n. 1108/2021, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, riproponendo le censure del ricorso originario.

Nel corso del giudizio, con memoria, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, per il sopravvenire di fatti e atti — tra cui l’approvazione dei PABE — e ha concluso per l’improcedibilità dell’appello con compensazione delle spese. La Regione, il Comune e i Ministeri si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dall’appellante e ne trae la definizione della causa in rito. Il passaggio centrale è la netta distinzione tra i due istituti: la cessazione della materia del contendere richiede un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre l’improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia.

La Corte precisa che nella specie non è cessata la materia del contendere, perché l’amministrazione non ha emesso alcun provvedimento satisfattivo e manca quindi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale. Il criterio decisivo è che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Sul piano dei precedenti, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la cessazione opera solo in presenza di attività amministrativa satisfattiva (Cons. Stato n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019, n. 3378 del 2019) e quello secondo cui deve residuare piena soddisfazione (Cons. Stato n. 1332 del 2016); per l’improcedibilità richiama Cons. Stato n. 5492 del 2009 e n. 5355 del 2007.

Poiché l’appellante ha espressamente dichiarato il venir meno dell’utilità della pronuncia, l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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