Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 5555 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta attività amministrativa che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse sostanziale azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’improcedibilità della domanda per carenza di interesse richiede invece il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La sola dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, in assenza di un provvedimento satisfattivo dell’Amministrazione, non integra cessazione della materia del contendere ma determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito non preclude alla parte la facoltà di manifestare la sopravvenuta carenza di interesse e consente al giudice di compensare integralmente le spese di lite.

Il Fatto

La società proprietaria di un compendio immobiliare produttivo dismesso aveva presentato al Comune un’istanza di variante al POC e al RUE per mutare la destinazione d’uso del fabbricato in attività commerciale, con riduzione della capacità edificatoria. Prospettava in alternativa il rilascio di un titolo in deroga, una variante semplificata o un accordo di programma in variante. A seguito di diffida, l’Amministrazione rispondeva con nota sfavorevole, osservando che l’insediamento di una media struttura di vendita era già ammesso dalla programmazione vigente e che la proposta, di rilevanza sovracomunale, sarebbe stata vagliata in sede di revisione degli strumenti urbanistici.

La società impugnava la nota davanti al TAR Emilia-Romagna, che respingeva il ricorso con sentenza n. 63/2022. Proponeva quindi appello dinanzi al Consiglio di Stato, insistendo sulle medesime censure. Nel corso del giudizio, con memoria, comunicava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellante e verifica preliminarmente quale sia il corretto inquadramento della sopravvenienza. Il punto di diritto è la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: si tratta di istituti diversi, con presupposti non sovrapponibili.

Quanto alla prima, la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019, n. 3378 del 2019): la cessazione opera quando intervenga una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato n. 1332 del 2016).

Nel caso concreto l’Amministrazione non ha emesso alcun provvedimento satisfattivo. L’appellante si è limitata a comunicare di non avere più interesse alla decisione. Manca dunque il presupposto oggettivo della cessazione della materia del contendere.

La Corte passa allora all’istituto dell’improcedibilità, che presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato n. 5492 del 2009; n. 5355 del 2007). È quanto avvenuto nella fattispecie, per espressa dichiarazione della società appellante.

La causa è quindi definita in rito con dichiarazione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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