Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 7520 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente in appello aveva ottenuto nel 2021 un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. Il Comitato cittadino e due privati avevano chiesto al Sindaco la declaratoria di decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Il Sindaco aveva respinto l’istanza; il TAR Campania aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, rilevando l’incompetenza del Sindaco ad adottare un atto di natura gestionale.
La società ha proposto appello, censurando la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse e di legittimazione. I resistenti hanno riproposto le censure di merito non scrutinate. Nelle more, il Comune ha adottato nuovi provvedimenti di rigetto dell’istanza di decadenza, impugnati davanti al giudice amministrativo e definiti con sentenza di rigetto, confermata in appello. Su questa base la società ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta una questione essenzialmente processuale: stabilire se, a fronte della sopravvenuta perdita di interesse della parte appellante, il giudice possa comunque esaminare il merito dei motivi di appello o debba limitarsi a prendere atto della sopravvenienza.
La Sezione richiama il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio richiama sul punto i precedenti Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598 e Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021 n. 4789, a conferma della stabilità dell’orientamento.
La valutazione complessiva della fattispecie e la definizione in rito del giudizio di appello giustificano la compensazione delle spese del grado. Il Consiglio di Stato dichiara pertanto l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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