Rinnovo del permesso per lavoro autonomo e prova del reddito (Cons. Stato n. 4604 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale minimo per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo costituisce condizione soggettiva non eludibile, volta a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita lavorativa e fiscale. La sua dimostrazione non si esaurisce nella mera dichiarazione dei redditi, che pure è elemento utile unitamente ad altri, ma richiede il riscontro documentale effettivo dei ricavi. Il registro manuale dei corrispettivi non sostituisce le ricevute delle prestazioni quando i dati trasmessi all’Anagrafe Tributaria non confermano fatture, corrispettivi o comunicazioni. Lo scostamento dalla soglia dell’assegno sociale è tollerato solo se non significativo. La valutazione sostanziale del rapporto non consente di superare l’assenza della prova documentale richiesta dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma il Questore della Provincia di Pistoia ha respinto la relativa domanda sul presupposto che non fosse dimostrata la sufficienza del reddito. L’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, che con la sentenza 9 agosto 2024, n. 1009 ha respinto il ricorso.

Avverso quella decisione il ricorrente ha proposto appello, chiedendo la riforma previa istanza cautelare. La Sezione, con ordinanza 25 novembre 2024, n. 4444, ha sospeso l’esecutività della sentenza per la sussistenza del periculum in mora. La causa è giunta in decisione all’udienza del 6 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’indirizzo maturato nella materia, che ha spostato l’attenzione dal giudizio sull’atto al giudizio sul rapporto. In questa prospettiva assume rilievo la situazione giuridica sostanziale dell’interessato, anche in presenza di elementi documentati successivamente all’adozione del diniego, senza che ciò intacchi il principio del tempus regit actum. Il Consiglio di Stato richiama sul punto il proprio precedente Sez. III n. 8580 del 2022.

Il Collegio ribadisce poi che il requisito reddituale minimo è condizione soggettiva non eludibile, finalizzata a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale, richiamando Sez. III n. 5082 del 2017 e n. 1971 del 2017, oltre a Sez. III n. 8378 del 2022. Precisa tuttavia che il possesso di un reddito pari all’assegno sociale, fuori dai casi in cui la legge lo impone espressamente, opera come criterio orientativo e non come parametro rigido, richiamando Sez. III n. 4352 del 2016.

Calando tali canoni nella fattispecie, la Sezione riconosce che le dichiarazioni dei redditi sono elementi utili a supportare la richiesta. Rileva però che l’interessato non ha prodotto la documentazione richiesta dall’Amministrazione per attestare il possesso reddituale: al posto delle ricevute delle prestazioni ha esibito il registro manuale dei corrispettivi, indicante un introito di € 9.150 per il periodo gennaio-novembre 2022.

La Corte valorizza inoltre i riscontri dell’Anagrafe Tributaria, non contestati dall’appellante. Per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 non risultano comunicazioni nell’applicativo Fatture e Corrispettivi, né fatture di vendita o acquisto, né corrispettivi; dall’applicativo @Fattura risulta una sola fattura ricevuta nel 2022. Ne deriva che non è dimostrata la capacità reddituale, riconoscibile solo in presenza di uno scostamento non significativo dalla soglia dell’assegno sociale.

L’appello è pertanto respinto, sebbene con motivazione diversa da quella del primo giudice. Le spese del grado sono compensate e l’appellante è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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